Data: 06/08/2015 19:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Per chi evita la causa e si mette d'accordo con la controparte attraverso la convenzione di negoziazione assistita o l'arbitrato, ci sar� un bonus fiscale fino a 250 euro.

La misura, annunciata con emendamento alla Camera (leggi �In arrivo incentivi per la negoziazione assistita e gli arbitrati: fino a 250 euro per pagare avvocati e arbitri�) � stata confermata nel testo del decreto di riforma della giustizia (c.d. �d.l. fallimenti�) che ha avuto ieri il via libera definitivo dal Senato diventando legge dello Stato.

Il d.l. n. 83/2015, al fine di incentivare il ricorso agli strumenti deflattivi predisposti dal legislatore, riconosce, infatti, all'art. 21-bis un credito di imposta per coloro che nel 2015 hanno pagato un avvocato o un arbitro, nell'ambito rispettivamente di una procedura di negoziazione assistita o di un procedimento arbitrale.

Il bonus scatter�, per�, soltanto �in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo� e sar� commisurato al compenso erogato fino alla concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Nel testo, si rinvia inoltre a un decreto del ministero della Giustizia (di concerto con il Mef), da adottare entro 60 giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), per stabilire �le modalit� e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticit� della stessa�.

Entro il 30 aprile del prossimo anno, via Arenula comunicher� agli aventi diritto l'importo del credito riconosciuto per poi trasmettere l'elenco dei beneficiari e gli importi comunicati a ciascuno di loro all'agenzia delle Entrate.

Il credito ottenuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e pu� essere utilizzato in compensazione, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o lavoro autonomo. In ogni caso, il bonus non dar� luogo a rimborso e non concorrer� alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, n� del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

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