Data: 06/08/2015 19:40:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - Per chi evita la causa e si mette d'accordo con la controparte attraverso la convenzione di negoziazione assistita o l'arbitrato, ci sarà un bonus fiscale fino a 250 euro.

La misura, annunciata con emendamento alla Camera (leggi “In arrivo incentivi per la negoziazione assistita e gli arbitrati: fino a 250 euro per pagare avvocati e arbitri”) è stata confermata nel testo del decreto di riforma della giustizia (c.d. “d.l. fallimenti”) che ha avuto ieri il via libera definitivo dal Senato diventando legge dello Stato.

Il d.l. n. 83/2015, al fine di incentivare il ricorso agli strumenti deflattivi predisposti dal legislatore, riconosce, infatti, all'art. 21-bis un credito di imposta per coloro che nel 2015 hanno pagato un avvocato o un arbitro, nell'ambito rispettivamente di una procedura di negoziazione assistita o di un procedimento arbitrale.

Il bonus scatterà, però, soltanto “in caso di successo della negoziazione ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo” e sarà commisurato al compenso erogato fino alla concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.

Nel testo, si rinvia inoltre a un decreto del ministero della Giustizia (di concerto con il Mef), da adottare entro 60 giorni (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione), per stabilire “le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa”.

Entro il 30 aprile del prossimo anno, via Arenula comunicherà agli aventi diritto l'importo del credito riconosciuto per poi trasmettere l'elenco dei beneficiari e gli importi comunicati a ciascuno di loro all'agenzia delle Entrate.

Il credito ottenuto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 e può essere utilizzato in compensazione, ovvero in diminuzione delle imposte sui redditi per le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o lavoro autonomo. In ogni caso, il bonus non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'Irap.

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