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Data: 06/08/2015 19:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - "So io come farti sparire... io ti faccio sparire, non devi più passare da queste parti". Dietro queste parole la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha riscontrato profili idonei a delineare il reato di minaccia previsto all'art. 612 del codice penale. Nella vicenda, a ricorrere dinanzi ai giudici di piazza Cavour è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani contro la sentenza del Giudice di Pace di Città della Pieve che aveva assolto un soggetto dalle accuse di minaccia, ritenendo insussistente l'ipotesi di reato prospettata. Per il giudice le parole pronunciate dall'imputato risultavano prive dell'effetto intimidatorio sulla persona offesa, non provocando "un timore tale da turbarne o diminuirne la libertà psichica". Con la sentenza n. 34215/2015 (qui sotto allegata), i giudici della Cassazione disattendono la pronuncia di primo grado precisando che, essendo quello di minaccia un reato di pericolo "è necessario che la minaccia - da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto - sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorché il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 - dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951)". L'intimidazione avvertita dalla persona offesa, non si palesa quindi come elemento necessario affinché si realizzi il reato di minaccia, anzi, proseguono i giudici, "è irrilevante anche l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente". Per tali ragioni, il GdP ha errato nel ritenere decisiva la circostanza che la persona offesa risultasse non intimidita, basando il proprio giudizio sulla testimonianza del medico curante della vittima, il quale aveva precisato di aver visto il soggetto "molto provato" e "ipereccitato", ma non "intimorito". Tuttavia, nonostante gli effetti riscontrati sulla persona offesa, gli Ermellini chiariscono che poiché le parole pronunciate rivestono il carattere di minaccia idonea a cagionare effetti intimidatori, tanto basta affinché si palesi il reato, non essendo la minaccia un reato di evento. In base a tali principi, riconoscendo nelle parole pronunciate le potenzialità lesive del reato ex art. 612 c.p., i giudici hanno annullato la sentenza impugnata rinviato al GdP per procedere ad un nuovo giudizio.
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