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Data: 09/08/2015 22:30:00 - Autore: Avv. Vincenzo Rizza di Avv. Vincenzo Rizza - Secondo il T.A.R. Lazio, la Pubblica Amministrazione è tenuta a risarcire il danno nel caso in cui ritardi il pagamento di un titolo giudiziale anche in assenza di copertura nel relativo capitolo di bilancio. Lo stabilisce la sentenza N. 8887 del 2 luglio 2015 (qui sotto allegata), applicando l'art 114, comma 4, lett. e) del Codice del P.A. che demanda al Giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato. Nel caso in esame la sanzione viene applicata retroattivamente anche al ritardo precedente all'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Il ricorrente chiedeva che il TAR dichiarasse l'inottemperanza dell'amministrazione all'obbligo di provvedere al pagamento delle somme, assegnando un congruo termine per adempiere e disponendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di inerzia. Chiedeva pure che si condannasse il ministero inadempiente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), C.P.A., nella misura ritenuta di giustizia. La sentenza stabilisce che, anche prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza, mentre trova giustificazione una tolleranza di sei mesi per il completamento dell'iter procedimentale del pagamento, il superamento di tale periodo lede irrimediabilmente l'interesse del privato ad ottenere il pagamento in tempi ragionevoli essendo il “quando” elemento altrettanto importante del “se”. Tutto ciò in linea con gli orientamenti espressi dalla CEDU nel procedimento Gaglione-Cocchiarelli. Quello dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione è un problema la cui risoluzione apparirebbe indifferibile soprattutto in questa fase economica in cui occorrerebbe immettere nel mercato economico flussi di liquidità. La decisione consacra, in definitiva, un principio in linea con la necessità di superare una concezione arcaica e sovrana dell'Amministrazione pubblica rispetto agli amministrati. Ancor prima dell'ordine di pagamento emesso dal Giudice amministrativo, occorre che l'Amministrazione si attivi per l'esecuzione del giudicato promuovendo i relativi adempimenti formali. Com'è noto, in questo senso, dal primo gennaio 2013, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192, la pubblica amministrazione è tenuta a pagare i propri fornitori entro 30 giorni. Al più si potrà arrivare a 60 in casi ben individuati. La normativa è stata introdotta in attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 (2011/7/UE) “relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”. Per le amministrazioni pubbliche che non rispettano i tempi è prevista l'applicazione degli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento; essi si calcolano prevedendo una maggiorazione di 8 punti percentuali sul tasso fissato dalla Banca centrale europea. Si tratta, in definitiva, di pagamenti concernenti fatture e perciò basati su presupposti certi del credito. Altra cosa, invece, per i pagamenti dovuti a seguito di titoli giudiziali che sfuggono alla regolamentazione legislativa menzionata e che, a maggior ragione, sono suscettibili di ritardi. Nella sentenza in esame il Giudice amministrativo stabilisce che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell'interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali. Per il T.A.R. la sanzione scatta anche nel caso in cui si tratti di un cosiddetto “debito fuori bilancio”. E' questo, infatti, il motivo più frequente del ritardo: una condizione in genere legata a vincoli politici e burocratici non più ammissibili in un tempo di sempre più intensa domanda di efficienza alla macchina amministrativa pubblica e di modernizzazione delle transazioni economiche. Si tratta, dunque, di una sentenza che potrebbe aprire un varco nel tradizionale rapporto tra cittadino e pubbliche istituzioni, stabilendo il principio che l'inerzia nei pagamenti è un fatto giuridicamente sanzionabile anche nei confronti degli Enti pubblici.
Avv. Vincenzo Rizza Avvocato del Foro di Ragusa. www.studiolegalerizza.it – studiolegalerizza@gmail.com tel. 0932 762218
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE LAZIO – ROMA, SEZIONE 1 QUATER SENTENZA 2 LUGLIO 2015, N. 8887 INTEGRALE ha pronunciato la presente SENTENZA Ma.De., rappresentata e difesa dall'avv. Ma.Fe., che agisce anche in proprio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Al.Fe. in Roma, viale (…); contro: Ministero della giustizia; del giudicato costituito dall'ordinanza di assegnazione emessa il 5 maggio 2014 dal Tribunale Civile di Roma nel procedimento n. 36255/13. Visto il ricorso; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del 4 giugno 2015 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti hanno agito per l'esecuzione della pronuncia in oggetto, nella parte in cui reca in loro favore la condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle somme in essa liquidate a titolo di sorte capitale, interessi legali e spese di giudizio. In particolare, dedotto il carattere di definitività della pronunzia ed esposto che l'Amministrazione, nonostante la sua notifica in forma esecutiva e il decorso di nove mesi, non ha provveduto all'adempimento del comando giudiziario, parte ricorrente ha domandato che, in accoglimento del presente mezzo di tutela, proposto ai sensi dell'art. 112 c.p.a., l'adito Tribunale: – dichiari l'inottemperanza dell'Amministrazione all'obbligo di provvedere al pagamento delle somme di cui sopra, assegnando per l'effetto un congruo termine per adempiere; – disponga sin d'ora che a tanto provveda, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta; – condanni il Ministero inadempiente al pagamento di una somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura ritenuta di giustizia; – condanni l'Amministrazione alle spese di lite del presente giudizio, con attribuzione all'avvocato antistatario. 2. Non si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia. 3. Il ricorso è stato introitato per la decisione alla camera di consiglio del 4 giugno 2015. 4. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere in giudizio dalla parte ricorrente – atteso che, sulla base delle depositate evidenze documentali, e in ragione del comportamento processuale serbato dall'Amministrazione della giustizia, la statuizione indicata in epigrafe non risulta, allo stato, aver ricevuto esecuzione – non può esimersi l'adito giudice amministrativo dal disporre l'accoglimento del mezzo di tutela all'esame nei sensi di cui appresso. 5. In relazione alla domanda principale, va ordinato al Ministero della giustizia di dare piena e integrale esecuzione alla decisione di cui in epigrafe e, per l'effetto, di provvedere alla corresponsione in favore dei ricorrenti di tutte le somme spettanti per effetto del titolo. 6. In relazione alla domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento del danno di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. (“il giudice, in caso di accoglimento del ricorso, … salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”), il Collegio, rammentato che la giurisprudenza amministrativa ritiene ormai l'applicabilità dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ai giudizi di ottemperanza relativi a titoli esecutivi giudiziali portanti l'obbligazione della pubblica amministrazione di pagare una somma di denaro (C. Stato. A.P., 25 giugno 2014, n. 15), rileva: a) che rispetto all'inadempimento dell'obbligazione di pagare una somma di denaro portato da titolo esecutivo giudiziale e in vista dell'applicazione dell'istituto di cui si discute, è concedibile all'amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi (sentenze CEDU Ga. e Co.), la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell'amministrazione soccombente; b) che, scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore; c) che la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell'”interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali”; d) che, ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell'ottemperanza; e) che, sussistendo positivamente le condizioni di cui alle lett. b) e d), detta misura – e, quindi, il tasso sopra individuato, da applicare sulla sorte capitale – dovrà essere corrisposta a titolo di risarcimento del danno da ritardo. Applicando tali coordinate al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza delle condizioni per condannare il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, che – alla stregua di quanto precedentemente osservato – andrà quantificato dalla stessa amministrazione con riferimento ai parametri di determinazione appena indicati. Con la specificazione che, conformemente alla domanda della parte ricorrente, di cui alla memoria difensiva depositata in corso di causa, la decorrenza della penalità sia fissata dalla data di notificazione del presente provvedimento. 7. Quanto al restante, il Collegio nomina, fin da ora, un commissario ad acta, che provvederà – una volta decorso il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza – al pagamento, nello stesso termine, di tutte le somme sopra indicate. Il predetto organo commissariale viene nominato nella persona del responsabile dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, ritenendosi opportuno che il commissario ad acta abbia una conoscenza diretta della gestione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. Tenuto conto del fatto che le funzioni di commissario ad acta sono assegnate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura competente per i pagamenti derivanti dall'applicazione della c.d. legge Pinto, l'onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero dell'economia e delle finanze. Le spese di lite del presente giudizio, valutate le caratteristiche dell'attività prestata e dell'affare trattato, oltre che il risultato dello stesso, possono essere interamente compensate fra le parti. P.Q.M. definitivamente pronunciando sul ricorsolo di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto: – ordina al Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., di dare piena e integrale esecuzione al giudicato di cui pure in epigrafe, provvedendo alla corresponsione in favore degli aventi diritto di tutte le somme spettanti per effetto del titolo giudiziale; – condanna il Ministero della giustizia, nella persona del Ministro p.t., al risarcimento del danno da ritardo in favore della parte ricorrente, nei limiti indicati in motivazione; – dispone che, ove l'amministrazione non ottemperi a quanto sopra entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, a tanto provveda, nella qualità di commissario ad acta, il responsabile p.t. dell'Ufficio X della Direzione centrale dei servizi del tesoro del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze; al quale è demandato il compimento degli adempimenti di cui sopra nell'ulteriore termine di giorni 30 (trenta). Spese compensate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 4 giugno 2015 con l'intervento dei magistrati: Elia Orciuolo – Presidente Anna Bottiglieri – Consigliere, Estensore Fabio Mattei – Consigliere.
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