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Data: 09/08/2015 16:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Equitalia non ha diritto all'aggio di riscossione sempre e comunque: quando non c'è stata alcuna attività di riscossione forzata, la somma non le spetta. La sentenza della C.t.p. di Milano n. 4682/24/15, infatti, ha precisato che la finalità di tale misura finanziaria, che si aggiunge alle somme che il contribuente è già di per sé tenuto a pagare, è quella di compensare i pericoli per la riscossione derivanti dal rischio di insolvenza. Di certo, invece, la legittimità della pretesa non può essere giustificata considerandola un semplice compenso per la notifica della cartella. Nel caso deciso con la pronuncia in commento, pertanto, è stato accolto il ricorso con il quale una banca, che aveva ricevuto una cartella di pagamento in pendenza di un giudizio poi definito con conciliazione, aveva richiesto la restituzione dell'aggio: non essendovi rischio di insolvenza e non essendo state svolte attività di riscossione coattiva, come il pignoramento o l'iscrizione di fermo o ipoteca, il versamento dell'aggio risultava essere un'ingiustificata sanzione accessoria. La semplice iscrizione nei ruoli esattoriali della cartella, infatti, rappresenta una prassi di riscossione ordinaria e non una misura eccezionale e coercitiva volta a recuperare la somma dovuta. Si ricorda che l'aggio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 1999, è la modalità con la quale viene remunerata l'attività degli agenti della riscossione e che attualmente il suo ammontare, richiesto da Equitalia, è pari all'8% della somma iscritta a ruolo, nonostante si profili, a breve, una sua decurtazione come previsto dal decreto legislativo sulla riscossione approvato dal Governo in attuazione della delega fiscale (leggi: "Equitalia: presto cartelle più leggere. Niente più aggio e oneri di riscossione massimo al 6%"). |
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