Data: 09/08/2015 18:30:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Due recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce infliggono una dura stangata a Equitalia e Agenzia delle Entrate: i provvedimenti della CTP hanno annullato una cartella esattoriale ritenuta carente di adeguata motivazione e due intimazioni di pagamento per le quali non era stato effettuato il deposito degli atti originali o di copie conformi degli stessi.
Il ricorso presentato alla commissione da due contribuenti, ha originato le interessanti pronunce.
La prima sentenza n. 2804/02/15 consolida una giurisprudenza recente, in quanto annulla una cartella esattoriale poiché priva di adeguata motivazione e, in tal modo, pone a carico dell'ente esattore un obbligo informativo nei confronti del contribuente circa le motivazioni dell'iscrizione a ruolo del tributo, spesso eccessivamente generiche o di difficile interpretazione.
Già la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza n. 42 del 25/09/2008, aveva stabilito che "la cartella di pagamento la cui lettura risulti criptica e di difficile comprensione viola i diritti del contribuente ed è passibile di annullamento. L'obbligo di una congrua e sufficiente motivazione non è riservato solo agli avvisi di accertamento, atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi applicabili i principi generali indicati per ogni provvedimento amministrativo".
Il merito della seconda sentenza, la n. 2809/02/15, è invece quello di aver proceduto all'annullamento di alcuni avvisi di intimazioni per i quali Equitalia ha mancato di depositare gli originali o copia conforme delle cartelle esattoriali validamente notificate.
Su entrambe le questioni è arrivato il plauso dell'associazione "Sportello dei diritti" che, per bocca del suo presidente Giovanni D'Agata, ha sottolineato che "le due decisioni stabiliscono importanti principi giuridici nel senso che l'Agenzia delle Entrate ed Equitalia devono sempre depositare gli originali (o le copie autentiche) delle cartelle esattoriali e le stesse devono sempre essere motivate per consentire al contribuente una adeguata difesa”.

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