Data: 10/08/2015 19:30:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Alcune attività inerenti la gestione e la conservazione delle parti comuni di un condominio possono essere eseguite anche da un "caposcala" nominato dall'amministratore.

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 163/2015 della Corte di Appello di Lecce, infatti, l'amministratore non deve necessariamente svolgere tutte le attività affidategli da solo, ma può anche avvalersi dell'aiuto di soggetti terzi.

In sostanza, il suo ruolo è assimilabile a quello conferito attraverso un mandato con rappresentanza e ad esso, in conseguenza, si applicano tutte le norme civilistiche sul mandato.

L'aiutante nominato dall'amministratore al fine di delegargli alcune delle sue attività è, in quindi, riconducibile alla figura del sostituto del mandatario.

In ogni caso, la responsabilità per le azioni compiute da quest'ultimo ricade esclusivamente in capo al soggetto che lo ha nominato.

Egli può anche essere designato direttamente dall'assemblea o previsto dal regolamento e le sue funzioni possono essere non solo di assistenza dell'amministratore ma anche di controllo del suo operato: in tal caso, la figura alla quale il caposcala può essere assimilato è quella del consiglio dei condomini.

Con la pronuncia in commento, quindi, la Corte di Appello ha respinto il ricorso dei condomini avverso la designazione da parte dell'amministratore di un caposcala addetto alla riscossione delle quote condominiali e dei pagamenti inerenti i consumi d'acqua: la nomina di un amministratore con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile lo rende, infatti, legale rappresentante verso l'esterno dei condomini, in grado di gestire e conservare le parti comuni di un edificio sia autonomamente che attraverso l'ausilio di soggetti terzi.


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