Data: 14/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali deve essere estesa ai lavoratori in aspettativa che svolgono attività sindacale presso le associazioni sindacali.
La Corte Costituzionale, con sentenza n.171 depositata il 10 maggio ha così dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.

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