|
Data: 12/08/2015 18:20:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Secondo l'interpretazione fatta dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 33999/2015, depositata il 3 agosto (qui sotto allegata), circolare abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra soltanto l'ipotesi di illecito amministrativo, di cui all'articolo 213 del codice della strada, e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro, di cui all'articolo 334 del codice penale. Rifacendosi alla sentenza delle sezioni unite n. 1963/2010 e alla più recente sentenza n. 42752/2014 della sesta sezione, la Corte ha in particolare sancito che la norma sanzionatoria amministrativa prevista dal codice della strada risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le due deve essere ritenuto solo apparente. Del resto, il comma 4 dell'articolo 213 del codice della strada si riferisce solo al sequestro amministrativo contemplato nella medesima norma e non tutte le condotte di cui all'articolo 334 del codice penale integrano l'ipotesi di illecito amministrativo, configurandosi quest'ultimo solo in caso di circolazione abusiva: la specialità della norma amministrativa rispetto a quella penale, ai sensi dell'articolo 9 della legge numero 689/1981, è quindi innegabile. Così i giudici hanno accolto il ricorso di un uomo che era stato sanzionato penalmente per aver circolato con un mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Nel caso di specie, infatti, ricorrevano i presupposti dell'illecito amministrativo e si doveva escludere la configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. |
|