Data: 18/08/2004 - Autore: Cristina Matricardi
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 10313/2004) ha stabilito che la natura giuridica della convenzione di abbonamento telefonico � quella del contratto per adesione di stampo privatistico, anche se integrato da norme speciali (che prevedono il sistema delle tariffe a contatore per la contabilizzazione del traffico) e norme regolamentari (che prevedono la regola della contabilizzazione a contatore centrale). I Giudici di Piazza Cavour hanno cos� precisato che la conseguenza � che, in tema di riparto dell'onere probatorio, l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti di traffico sulla base delle indicazioni del contatore centrale non si pu� risolvere in un privilegio probatorio fondato sulla non contestabilit� del dato recato in bolletta, sicch� l'utente conserva il relativo diritto di contestazione e il gestore � tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta, senza che spieghi, all'uopo, influenza la scelta dell'utente di non chiedere il controllo del traffico telefonico, richiesta funzionale, in concreto, al conseguimento di finalit� differenti.
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