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Data: 13/08/2015 15:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Nessuna indennità di accompagnamento per colui che, seppur con l'ausilio di un bastone, deambula autonomamente. Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con la sentenza 15882/2015 (qui in allegato), avverso la domanda presentata da una donna intenta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 18/1980. Come evidenziato nel merito, una CTU in primo grado aveva accertato le capacità della ricorrente di deambulare autonomamente sia pure con l'aiuto di bastoni, pertanto erano stati ritenuti insussistenti i requisiti espressamente richiesti dalla legge per l'attribuzione del godimento dell'indennità richiesta. Gli Ermellini, nel confermare le statuizioni dei giudici territoriali, hanno altresì precisato che ai fini della configurabilità della situazione di non autosufficienza prevista dalla legge, non basta la sola e semplice difficoltà nella deambulazione. L'art.1 della legge n. 18 del 1980 prevede che l'indennità di accompagnamento non reversibile per i mutali ed invalidi civili totalmente inabili venga accordata a coloro "che si trovino nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di una assistenza continua". I due requisiti che la norma richiede (da un lato l'invalidità totale, dall'altro l'impossibilità di camminare autonomamente oppure la necessaria assistenza continua) devono essere considerati concorrenti e imprescindibili. Simili criteri sono ben diversi dalla semplice difficoltà di deambulare o dal compimento degli atti di vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità) come verificatosi nel caso di specie in base a verifica compiuta in sede di CTU (sul cui giudizio si fonda la decisione impugnata), la quale aveva accertato l'autonoma possibilità di movimento della ricorrente seppur con l'aiuto di bastoni. Il ricorso deve, per tali ragioni, essere rigettato.
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