Data: 14/08/2015 19:50:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Il pubblico impiegato che abbia adottato o concorso alla formazione, nell'esercizio delle proprie funzioni, di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi, ne risponde nei confronti del terzo danneggiato dal provvedimento
Per la Corte di Cassazione, sez. III Civile, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 23 d.p.r. n. 3 del 1957 non esclude la responsabilità del pubblico dipendente per lesione di interessi legittimi. 

Con la sentenza 16276/2015 (qui sotto allegata), la Suprema Corte torna a pronunciarsi sul tema della lesione di interessi legittimi, in un caso riguardante un professore universitario che avrebbe dovuto essere designato quale dirigente del reparto di oculistica a seguito di convenzione tra la sua università ed una USL umbra. 
L'amministratore straordinario della USL, tuttavia, a discapito della designazione dell'Università, aveva bandito pubblico concorso esigendo dai canditati requisiti non posseduti dal professore, in tal modo escludendone la nomina dirigenziale.  

Dinnanzi al Tribunale di Perugia viene dichiarato difetto di giurisdizione, poi confermato dalla Corte d'Appello territoriale che, tuttavia, rigetta nel merito la domanda attorea sul presupposto che il pregiudizio lamentato dall'attore consisteva nella lesione di un interesse legittimo, e che di tale danno i pubblici impiegati non possano essere chiamati a rispondere. 

Di diverso avviso i giudici del Palazzaccio, i quali precisano che la nozione di danno ingiusto di cui all'art. 2043, ben possa consistere nella lesione di un interesse legittimo, come pure d'ogni altra situazione giuridica soggettiva presa in considerazione dall'ordinamento, come avvalorato dalla celebre decisione delle Sezioni Unite 500/99. 

Per i giudici della Corte, "se la p.a. con un proprio provvedimento viola un interesse legittimo, a provocare tale danno concorre anche il funzionario che quel provvedimento adotta ovvero non ostacola". 

A queste conclusioni non osta il disposto dell'art. 23 d.P.R. 3/57 che definisce il danno ingiusto come "quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso per dolo o per colpa grave", in quanto la norma deve essere interpretata alla luce del mutato quadro normativo e giurisprudenziale, nel quale la risarcibilità del danno da lesione di interessi legittimi è espressamente prevista dalla legge (art. 7, comma 4, d. lgs. 2.7.2010 n. 104) e riconosciuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.  

Si rende necessaria una lettura aggiornata e costituzionalmente orientata della norma summenzionata, poiché l'espressione "violazione dei diritti dei terzi" deve intendersi quale sinonimo di "violazione degli interessi protetti dei terzi". 
Qualsiasi diversa interpretazione, infatti, "creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra chi ha visto vulnerare dall'amministrazione un proprio diritto, e chi ha visto vulnerare un proprio interesse in palese contrasto con l'art. 24 cost." norma che stabilisce il principio secondo cui "tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi". 

La Corte di Cassazione, accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione. 

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