Data: 14/08/2015 20:20:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � La specializzazione degli avvocati � diventata realt�. Ieri, infatti, il ministro della giustizia Andrea Orlando ha firmato il regolamento che disciplina il conseguimento e il mantenimento del titolo di specialista (qui sotto allegato), in attuazione delle previsioni della legge professionale forense.

Diciotto le aree di specializzazione (tra cui diritto di famiglia, amministrativo, penale, commerciale, bancario, fallimentare, tributario) nell'ambito delle quali il professionista potr� �scegliere� il proprio titolo, con il limite massimo di due settori.

Nei 16 articoli che compongono il regolamento, � illustrato anche il procedimento per conseguire la specializzazione che dovr� essere richiesta dall'avvocato con apposita domanda all'ordine di appartenenza, soltanto se in possesso dei seguenti requisiti: - aver frequentato, con esito positivo, negli ultimi 5 anni i corsi di specializzazione; - non aver riportato, nei 3 anni precedenti alla richiesta, una sanzione disciplinare definitiva; - non aver subito, negli ultimi 2 anni, la revoca del titolo.

La formazione per ottenere la specializzazione � predisposta in ambito universitario, con programmi che verranno definiti dall'apposita commissione permanente istituita presso il ministero, mentre il Consiglio Nazionale Forense dovr� firmare le convenzioni sia con le universit� che con le associazioni specialistiche pi� rappresentative.

Il percorso formativo dovr� durare almeno un biennio e avere un minimo di attivit� didattica di 200 ore, con obbligo di frequenza pari almeno all'80%.

Potr� conseguire il titolo di avvocato specialista anche chi ha un'anzianit� di iscrizione all'albo forense di almeno 8 anni e che negli ultimi 5 anni dimostri di avere esercitato la professione �in modo assiduo, prevalente e continuativo� in uno dei settori di specializzazione, nei quali dovr� avere trattato (sempre nel quinquennio precedente) �incarichi professionali fiduciari rilevanti per quantit�� e qualit�� almeno pari a 15 per ogni anno.

Per mantenere il titolo, ogni tre anni l'avvocato specialista dovr� documentare al proprio Consiglio dell'ordine l'adempimento degli obblighi di formazione permanente, oppure dimostrare l'esercizio assiduo prevalente e continuativo dell'attivit� nel settore specifico.

Quanto alla revoca, la stessa pu� conseguire sia dall'irrogazione di una sanzione disciplinare definitiva, diversa dall'avvertimento, sia dal mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o del deposito della documentazione che comprovi il possesso dei requisiti.

Nella fase transitoria, � previsto il conferimento del titolo (previo superamento di un esame scritto e orale), anche a favore degli avvocati che nel periodo 2011-2015 hanno gi� conseguito un attestato di frequenza a un corso almeno biennale di alta formazione specialistica.


Tutte le notizie