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Data: 14/08/2015 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli - Se il cliente giunge ad una transazione con la controparte all'insaputa del proprio avvocato, la richiesta con la quale il legale reclama i propri compensi è inammissibile. Come spiega la Corte di Cassazione, per la presentazione dell'istanza di liquidazione degli onorari a seguito di transazione è necessaria una definizione formale della causa: laddove essa manchi, vane sono le pretese di pagamento degli onorari professionali. E' opportuno specificare che, secondo quanto previsto dall'articolo 68 della legge professionale forense di cui al r.d.l. n. 1578 del 27 novembre 1933, "quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che abbiano partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso". Con la sentenza numero 16695 depositata l'11 agosto 2015 (qui sotto allegata), pertanto, tale disposizione è stata interpretata nel senso di non poter far ritenere condivisibile l'affermazione effettuata dal ricorrente, in base alla quale l'unico presupposto richiesto dalla legge professionale per il pagamento degli onorari andrebbe individuato nella mera sussistenza di un giudizio poi transatto, senza che, in sostanza, sia necessaria una definizione formale della lite per spogliare il legale del suo jus postulandi. La Corte ha, quindi, ritenuto corretta la sentenza del giudice di merito, in quanto questo, dopo aver premesso che il diritto del difensore alla proposizione dell'istanza di liquidazione è subordinato, alternativamente, alla decisione della causa o all'estinzione della procura, ha rilevato che la definizione della causa con conciliazione era stata impedita nel caso di specie dall'opposizione alla richiesta di estinzione del giudizio e che nessuna rinuncia al mandato era stata fatta dal legale. |
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