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Data: 16/08/2015 11:00:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani di Paolo M. Storani - Nello sciogliere la riserva assunta all'udienza il Giudice Istruttore Massimo Vaccari della Sez. III del Tribunale Civile di Verona esprime delle considerazioni che LIA Law In Action Vi invita a ponderare per le ricadute di ordine pratico che da queste scaturiscono. L'ordinanza scaligera è del 25 giugno 2015. Il caso - In data 11 marzo 2015 viene notificato atto di citazione per sentire condannare il convenuto: A) al ripristino dello status quo ante (la situazione esistente prima di un determinato evento) di un'area della corte comune, in origine destinata a giardino (diritto di comunione), che il convenuto ha trasformato in parcheggio. B) al risarcimento del danno non patrimoniale, da determinarsi in corso di causa (indeterminato nel quantum debeatur), vertendosi quindi in tema di danno alla salute e non di lesione della componente non patrimoniale del diritto reale. Gli attori lamentano, pertanto, che, per effetto della suddetta condotta, si sarebbe determinato un cambiamento delle loro abitudini di vita. La soluzione - La prima delle domande è assoggetta a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010. La seconda no. Essendo indeterminata nel quantum non sarebbe nemmeno soggetta a negoziazione assistita obbligatoria, chiosa il Giudice Vaccari nello stilare l'ordinanza. Allora "alla luce delle superiori considerazioni la domanda risarcitoria andrebbe separata da quella fondantesi sul diritto di comunione per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione su quest'ultima". Senonché, continua l'Estensore, "tale soluzione rischierebbe di compromettere ab origine la prospettiva conciliativa poiché le parti si troverebbero a trattare" di una componente soltanto della complessiva vertenza esistente tra di loro. Conclusione: viene demandata alla mediazione anche la controversia attinente il danno non patrimoniale vantato dagli attori. Il Giudice Monocratico ha fissato l'udienza in novembre 2015 per il prosieguo con termine di giorni quindici dalla comunicazione dell'ordinanza per la presentazione dell'istanza di mediazione avuto riguardo alla controversia sul diritto di comunione. Le Colleghe Avv. Silvia Fenu, per gli attori, ed Avv. Luciana Brentegani, per il convenuto, ci faranno gentilmente conoscere gli sviluppi della controversia. Le riviste giuridiche menzionano sempre e soltanto i Magistrati che orientano la giurisprudenza o i Professori che dettano la linea della dottrina. A noi fa piacere dare spazio anche a chi opera sul campo forense e che fa un lavoro molto più duro e complesso di costoro. Ve lo possiamo assicurare per nostra conoscenza diretta!
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