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Data: 17/08/2015 20:30:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari di Avv.to Marcella Ferrari – Spesso le ADR[1] risultano frustranti e si traducono in un inane appesantimento della procedura; in materia di usucapione, invece, la mediazione rappresenta un utile strumento per raggiungere il risultato prefisso in tempi brevissimi. Infatti, mentre per l'accertamento dell'intervenuta usucapione, con una causa ordinaria, le tempistiche variano da uno a due anni, con il percorso mediativo si può raggiungere il risultato finale in pochi mesi; inoltre le spese sono proporzionali al valore del bene usucapito ed esenti dall'imposta di registro (entro un certo limite). Da un punto di vista meramente pratico, quindi, i vantaggi sono indubbi. Veniamo ora all'analisi del profilo giuridico. Il legislatore, con il cosiddetto “decreto del fare”, ha inserito nell'art. 2643 c.c. il comma 12 bis[2]. La ragione è da ricercarsi nella circostanza per cui la disciplina della mediazione (art. 11 del d. lgs. 28/2010) ammette la trascrizione degli accordi che hanno ad oggetto gli atti indicati dall'art. 2643 c.c. ma, ab origine, nella norma, non si faceva cenno all'usucapione onde l'inserimento del comma in commento. Secondo la norma, dunque, il verbale di mediazione, purché autenticato da un notaio, costituisce titolo idoneo a trascrivere il trasferimento dell'immobile e ad accertare l'acquisto della proprietà in capo alla parte che ha azionato il percorso mediativo. La dottrina più attenta ha sottolineato come l'usucapione non possa nascere da un accordo negoziale tra le parti o da un atto volitivo; l'accordo di mediazione, pertanto, si limita a riconoscere l'esistenza dei fatti che ne costituiscono il presupposto. Le parti, infatti, non possono creare con un atto di volontà un effetto giuridico che discende solo dalla legge. La trascrizione ai sensi dell'art. 2651 c.c. (sentenza accertativa di usucapione[4]) ha efficacia erga omnes e fa nascere in capo al soggetto un diritto nuovo che travolge i diritti dei terzi. Ancora una volta la frettolosità del legislatore ha determinato problematiche ermeneutiche di non poco conto e che non possono essere trascurate. Mentre lo scopo perseguito è condivisibile, vale a dire velocizzare l'accertamento dell'usucapione bypassando il tribunale, la collocazione della norma tra gli acquisti a titolo derivativo rischia di rendere l'usucapione accertata in sede di mediazione un minus rispetto a quella accertata giudizialmente, in quanto la trascrizione avverrà a favore dell'usucapiente e contro l'usucapito fondandosi sui titoli di quest'ultimo e lasciando impregiudicati i diritti dei terzi, proprio come se si trattasse di una vicenda derivativo-traslativa. Avv.to Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com Note: [1] ADR: alternative dispute resolution, si tratta di mezzi alternativi di risoluzione delle controversie, quali la mediazione, la negoziazione assistita e la conciliazione. [2] Il comma 12 bis è stato introdotto dall'art. 84 bis del d.l. 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98 [3] Art. 2643 c. 13 c.c. trascrizione delle transazioni aventi ad oggetto le controversie relative ai diritti elencati nell'art. 2643 c.c. [5] Come la trascrizione della sentenza dichiarativa della prescrizione e dell'usucapione [6] In particolare l'art. 2650 c.c. contiene il principio della continuità delle trascrizioni: non ha effetto la trascrizione di un atto di acquisto se non è trascritto il titolo anteriore. L'art. 2644 c.c. contempla il principio della priorità delle trascrizioni: prevale il soggetto che trascrive prima; inoltre, un atto trascritto non ha effetto nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti in base ad un atto precedentemente trascritto. |
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