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Data: 17/08/2015 17:00:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – La tassa sui rifiuti deve essere pagata a prescindere dall'utilizzo del servizio. Quello che conta è la detenzione del locale e non la materiale fruizione del servizio da parte del contribuente. È questo in sintesi quanto stabilito dalla sezione tributaria della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 12035/2015 (qui sotto allegata), accogliendo il ricorso del Comune di Lodi avverso la decisione della CTR Lombardia che aveva dato ragione ad una contribuente annullando una cartella di pagamento relativa alla Tarsu (oggi sostituita dalla nuova tassa sui rifiuti, Tari) non pagata per il 2006. Per il giudice d'appello, la contribuente aveva documentato di non poter fruire del servizio pubblico per la mancanza di collegamento stradale tra la sua abitazione e il punto di raccolta dei rifiuti ed essendo il tributo posto per l'ottenimento del servizio, l'impossibilità dell'utilizzo concreto dello stesso doveva ritenersi ostativa a pretenderne il pagamento. Ma per gli Ermellini, sbaglia la CTR poiché una simile equiparazione non è rispondente all'intero sistema della tassa sui rifiuti. La regola generale è infatti quella secondo la quale “la tassa viene a gravare su chiunque occupi o conduca locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti”. E come già chiarito dalla precedente giurisprudenza (cfr. tra le altre Cass. n. 16459/2004), ha aggiunto la S.C. “la tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi della sola detenzione dei locali – perché - il presupposto impositivo del tributo si identifica con l'istituzione del servizio, non con la materiale fruizione”. La ragione istitutiva del prelievo ha spiegato ancora la Corte è quella di “porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività piuttosto che di fornire delle prestazioni riferibili ai singoli utenti. La tassa si basa cioè sul vincolo del gettito al costo globale del servizio e rileva nel senso della sostanziale non commutatività del tributo. I criteri di ripartizione del costo del servizio non sono conferenti al concreto utilizzo da parte di ciascun utente, tanto che si basano su indici presuntivi”. Per cui, sarebbe del tutto asistematico pretendere di condizionare il pagamento al rilievo di concrete condizioni di fruibilità, le quali per loro natura, hanno continuato i giudici di piazza Cavour “oltre a essere di difficile identificazione, mal si prestano a una valutazione economica idonea a garantire una esatta ripartizione fra gli utenti del costo di gestione”. Pertanto, la difficoltà oggettiva di fruire del servizio di raccolta, comunque attivato e istituito nella zona dove è ubicato l'immobile a disposizione dell'utente, non può comportare l'esenzione della tassa, ma semmai, una riduzione della misura del tributo. E considerato che la sentenza della CTR impugnata si è discostata da tali principi, la stessa va cassata e la parola passa al giudice di rinvio.
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