Data: 21/08/2015 09:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Gli artt. 1411 e seguenti del codice civile disciplinano la fattispecie del contratto a favore di terzo, che si riscontra quando una parte (stipulante) designa un terzo come soggetto avente diritto alla prestazione dovuta dalla controparte (promittente).
L'art. 1411 c.c., comma 1, precisando che "� valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse", non delimita l'ambito di applicazione della norma a ipotesi di contratti tipici, ma ritiene necessaria la sussistenza di un interesse giuridicamente apprezzabile dello stipulante, anche di natura meramente morale o affettiva, che riveste la "causa" del contratto.
Il terzo deve essere individuato al momento della stipulazione o quantomeno determinabile in base a criteri prestabiliti (Cass., SS.UU., 8744/2001) e non � sufficiente che egli riceva un vantaggio economico indiretto dal contratto intervenuto tra altri soggetti, ma � necessario che questi ultimi abbiano inteso direttamente attribuirglielo come elemento del sinallagma (Cass., 7693/2007).
La deroga al principio di relativit� ex art. 1372 c.c. (�il contratto ha forza di legge tra le parti. Non pu� essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge") si giustifica poich� in capo al terzo si manifestano effetti esclusivamente favorevoli in capo al terzo ed � fatta salva, in ogni caso, la facolt� di rifiutarli.
Il terzo non diviene parte del contratto (n� in senso formale, n� in senso sostanziale) e non lo diviene neppure dopo aver accettato (Cass. n. 7398/1996; n. 3115/1995), ma per effetto della stipulazione acquista il diritto alla prestazione contro il promittente; lo stipulante pu�, tuttavia, revocare o modificare tale diritto alla prestazione finch� il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.
In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volont� delle parti o dalla natura del contratto.
Se la prestazione deve essere fatta al terzo dopo la morte dello stipulante, la revoca del beneficio pu� avvenire anche con disposizione testamentaria, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne profittare e salvo che lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca. In questa situazione la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi se non disposto diversamente.
A norma dell'art. 1413 c.c., "Il promittente pu� opporre al terzo le eccezioni fondate sul contratto dal quale il terzo deriva il suo diritto, ma non quelle fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante", questo perch� nel contratto a favore di terzo il diritto del terzo � autonomo rispetto a quello dello stipulante e pu�, pertanto, essere fatto valere contro il promittente anche in via diretta, senza necessit� dell'intervento in giudizio dello stipulante, facendo valere nei confronti di quegli il diritto alla realizzazione del suo credito (Cass. civ., n. 23844/2008).

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