Data: 20/08/2015 17:20:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari

di Avv.to Marcella Ferrari – L'art. 8 c. 4 bis[1] d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice condanni al pagamento del contributo unificato la parte che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione. La norma integra una sanzione a tutti gli effetti. Il versamento del CU, infatti, non è previsto a favore dell'attore, a titolo di rimborso, ma nei confronti dello Stato, il quale percepisce l'importo due volte.
Stante la natura sanzionatoria del provvedimento, è esclusa ogni valutazione di carattere discrezionale da parte del giudicante. In ragione di ciò, la sanzione non deve giungere necessariamente in fase decisoria, unitamente alle spese di lite, ma nel momento in cui sia chiaro il motivo della mancata comparizione, sia esso illustrato in comparsa di costituzione o all'esito delle risultanze istruttorie.
La condanna risulta automatica se il giudice ritiene ingiustificata l'assenza o qualora non sia addotta alcuna motivazione al riguardo
. Del resto la lettera della norma è chiara, essa dispone che «il giudice condanna», non si tratta di una facoltà rimessa ad una valutazione da farsi caso per caso, ma di un automatismo.

La disposizione, inoltre, fa riferimento alle parti costituite. Il giudice, infatti, può (rectius: deve) condannare solo chi, non comparso in sede di mediazione, si sia successivamente costituito, al contrario non è ammessa la sanzione avverso la parte contumace[2].
La ratio della norma va ricercata nell'intento del legislatore di scoraggiare la condotta di chi si sottragga volontariamente al tentativo di conciliazione. È di tutta evidenza, infatti, che una soluzione stragiudiziale possa raggiungersi solo allorché vi sia la presenza di ciascuna delle parti; pertanto merita di essere sanzionato il comportamento di chi, non presente, si costituisca successivamente, giacché una siffatta condotta cagiona un aumento del contenzioso, frustrando la ragione giustificatrice della mediazione stessa.

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Note:



[1] Il c. 4 bis dell'art. 8 è stato introdotto dall'art. 84 del d.l. 69 del 2013 convertito in legge 98 del 2013 e riprende pedissequamente il contenuto del comma 5 del medesimo articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 272 del 2012

[2] In merito all'impossibilità di sanzionare la parte contumace, un giudice di merito sottolinea come una soluzione contraria sarebbe stata viziata dall'illegittimità costituzionale, in quanto non può sanzionarsi chi non si sia neppure costituito. In tal senso vedasi Tribunale di Palermo, sez. I, ordinanza 29 luglio 2015.


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