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Data: 20/08/2015 17:20:00 - Autore: Avv. Marcella Ferrari di Avv.to Marcella Ferrari – L'art. 8 c. 4 bis[1] d.lgs. 28/2010 prevede che il giudice condanni al pagamento del contributo unificato la parte che ingiustificatamente non ha partecipato alla mediazione. La norma integra una sanzione a tutti gli effetti. Il versamento del CU, infatti, non è previsto a favore dell'attore, a titolo di rimborso, ma nei confronti dello Stato, il quale percepisce l'importo due volte. La disposizione, inoltre, fa riferimento alle parti costituite. Il giudice, infatti, può (rectius: deve) condannare solo chi, non comparso in sede di mediazione, si sia successivamente costituito, al contrario non è ammessa la sanzione avverso la parte contumace[2]. Avv.to Marcella Ferrari - marciferrari@gmail.com Note: [1] Il c. 4 bis dell'art. 8 è stato introdotto dall'art. 84 del d.l. 69 del 2013 convertito in legge 98 del 2013 e riprende pedissequamente il contenuto del comma 5 del medesimo articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 272 del 2012 [2] In merito all'impossibilità di sanzionare la parte contumace, un giudice di merito sottolinea come una soluzione contraria sarebbe stata viziata dall'illegittimità costituzionale, in quanto non può sanzionarsi chi non si sia neppure costituito. In tal senso vedasi Tribunale di Palermo, sez. I, ordinanza 29 luglio 2015. |
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