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Data: 19/08/2015 15:30:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – Da oggi via alla presentazione delle domande all'Inps per la fruizione del congedo parentale a ore introdotto da uno dei decreti del Jobs Act (l. n. 183/2014). È arrivata infatti la tanto attesa circolare dell'Inps (n. 152 del 18 agosto 2015, qui sotto allegata) che dà attuazione alla possibilità prevista dal d.lgs. n. 80/2015 per i genitori lavoratori dipendenti di inviare apposita domanda per la fruizione su base oraria del congedo parentale. Tale forma di fruizione, ricorda lo stesso istituto nella circolare, era stata già prevista dalla legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012), che aveva modificato l'art. 32 del T.U. maternità/paternità (d.lgs. n. 151/2001) demandando però la relativa regolamentazione alla contrattazione collettiva. Ora il d.lgs. n. 80/2015 interviene nuovamente sull'art. 32 citato, introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria anche in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. Secondo tale criterio, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti “possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale”.
La misura ha carattere sperimentale e quindi vale, in base al dettato di legge, per i periodi di congedo parentale fruiti fino alla fine del 2015, ma con apposita nota nei giorni scorsi, l'Inps e il Ministero del Lavoro hanno annunciato che la disposizione sulla possibile di fruire del congedo su base oraria (unitamente alle altre misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro previste dal d.lgs. n. 81/2015), “sarà resa permanente, con la prossima approvazione, in via definitiva, del decreto legislativo in materia di ammortizzatori sociali, con il quale viene prevista la copertura permanente dei relativi oneri".
La circolare n. 152 di ieri dell'istituto specifica altresì che la modalità di fruizione oraria è prevista in aggiunta a quelle su base giornaliera e mensile e non modifica la durata del congedo parentale, lasciando invariati i limiti complessivi e individuali entro i quali i genitori lavoratori possono assentarsi dal lavoro (ampliati, peraltro, fino ai 12 anni del bambino e indennizzabili fino ai 6 anni dello stesso). Inoltre, specifica l'istituto, la modalità oraria può essere fruita in modo alternato rispetto alle altre modalità di fruizione del congedo parentale e quando è rinvenibile comunque lo svolgimento di attività lavorativa, ossia quando si garantisce una “copresenza nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa”, ai fini del computo e dell'indennizzo non si calcolano le domeniche (né i sabati, in caso di settimana corta).
Quanto, infine, alle istruzioni prettamente operative, conclude l'Inps, la domanda deve essere presentata dal lavoratore sia al datore di lavoro che all'istituto. Nell'attuale fase transitoria, tramite apposita istanza online (diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile), seguendo la procedura accessibile da oggi sul sito istituzionale, mentre, una volta entrati a regime, come già avviene attualmente per la fruizione giornaliera o mensile, il lavoratore dovrà presentare la domanda all'istituto prima dell'inizio del congedo o al massimo fino allo stesso giorno di inizio di fruizione. |
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