Data: 20/08/2015 18:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il rendimento di un buono fruttifero postale va valutato sulla base di quanto scritto sul buono stesso, senza che a nulla rilevino le modifiche della capitalizzazione apportate da decreti ministeriali. 

Così un consumatore, con l'appoggio dell'Adiconsum di Grosseto, è riuscito a far valere i propri diritti nei confronti di Poste Italiane.

Egli, nel dettaglio, aveva acquistato dei buoni fruttiferi postali nel 1998 con capitale triplicato alla scadenza, fissata per il 2015. 

Pronto a riscuotere quanto maturato, riceve dagli uffici postali la comunicazione che il suo capitale è solamente raddoppiato: a detta delle Poste, infatti, le condizioni di capitalizzazione sarebbero state modificate da una serie di decreti intervenuti nel corso dei 17 anni di validità dei buoni. 

Ma l'Arbitro Bancario Finanziario, adito dal consumatore dopo aver regolarmente proposto reclamo a Poste Italiane, ha stabilito che, ai fini della capitalizzazione, a valere sono solo le condizione scritte sul buono e non i decreti ministeriali, dando così ragione al cittadino.

In sostanza, con la decisione resa nota dall'associazione dei consumatori (v comunicato stampa allegato), l'ABF, ha confermato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, n.13979/07, nella quale si era già sancita la prevalenza delle condizioni apposte sul titolo rispetto a quelle stabilite dai decreti ministeriali, affermando che è contrario alla funzione stessa dei buoni postali il fatto che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga siano diverse da quelle rese note al risparmiatore.

Allegati:

1. Comunicato stampa di Adiconsum

2. Testo sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione

3. Massime associate alla sentenza n.13979/2007


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