Data: 21/08/2015 11:50:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli - A seguito dell'entrata in vigore a fine giugno del d.lgs. n. 81/2015, attuativo del Jobs Act, non possono essere pi� stipulati contratti di job sharing, di associazione in partecipazione e di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

Rimangono invece stipulabili, oltre ovviamente ai contratti a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato, a chiamata, a tempo parziale, di somministrazione di lavoro, di apprendistato, di collaborazione coordinata e continuativa e accessori (con voucher).

Ad eccezione del contratto a chiamata, che rimane pressoch� invariato, tutte le altre tipologie contrattuali hanno, tuttavia, subito delle modifiche che ne hanno reso sensibilmente diversa la disciplina e che si andranno di seguito ad analizzare nei loro tratti principali.

Contratto a tempo determinato

Con riferimento al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, il decreto attuativo del Jobs Act si limita a chiarire e semplificare alcuni aspetti della disciplina, gi� pi� volte riformata negli ultimi anni.

L'intervento pi� rilevante riguarda la previsione della sola sanzione pecuniaria in caso di superamento del numero massimo di lavoratori che possono essere assunti a tempo determinato, pari al 20% dei lavoratori a tempo indeterminato.

In questo caso, quindi, a differenza delle altre ipotesi sanzionate, non � prevista la trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

Il lavoro part-time

Con riferimento al lavoro a tempo parziale, le principali modifiche introdotte a seguito del Jobs Act riguardano il lavoro supplementare, che, in assenza di diversa regolamentazione dei contratti collettivi, potr� essere richiesto fino al 25% dell'orario settimanale e comporter� una retribuzione maggiorata del 15%.

Si prevede poi che le clausole flessibili e elastiche potranno essere inserite in contratto anche in assenza di previsione nei contratti collettivi, purch� la stipula avvenga dinanzi ad una commissione di certificazione e nel contratto si indichino le condizioni e le modalit� per le variazioni, che in ogni caso necessitano del preavviso di due giorni lavorativi.

Si prevede, poi, che il lavoratore con figlio convivente di et� non superiore a 13 anni possa chiedere, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del lavoro da full-time in part-time, con riduzione dell'orario non superiore al 50%.

La trasformazione pu� oggi essere chiesta non pi� solo in caso di patologia oncologica ma anche di gravi patologie croniche degenerative ingravescenti, riguardanti il coniuge, i figli e i genitori del lavoratore e in ipotesi di assistenza a favore di una persona convivente con totale, permanente e grave inabilit� lavorativa.

Si � infine limitato il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno, che permane solo nel caso in cui il part-time sia frutto di una precedente trasformazione da full-time.

Contratto di somministrazione

In materia di somministrazione di manodopera, il decreto attuativo del Jobs Act rileva in particolare per aver eliminato la necessit� di giustificare il ricorso alla somministrazione, semplificato i contenuti formali e aver permesso all'utilizzatore di provvedere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Interessante poi � la possibilit� di utilizzare lo staff leasing in tutti i settori, pur con il limite del 20% del totale dei dipendenti.

Degna di nota, infine, � l'introduzione dell'obbligo solidale in capo a utilizzatore e somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i contributi previdenziali.

Apprendistato

Con riferimento all'apprendistato si �, innanzitutto, cercato di favorire l'alternanza scuola-lavoro, introducendo una nuova forma di apprendistato per i giovani studenti e prevedendo ore obbligatorie di formazione per i giovani.

Una novit� di un certo rilievo riguarda, poi, la possibilit� di assumere senza limiti di et� i lavoratori beneficiari di mobilit� o di indennit� da disoccupazione.

Interessante, inoltre, � la previsione per cui le ore di formazione effettuate presso l'istituzione formativa non vanno obbligatoriamente retribuite, mentre quelle svolte in azienda vanno retribuite al 10%.

Vi sono, infine, alcune novit� che riguardano il libretto formativo, che deve essere tenuto a seconda dei casi da datore di lavoro o dall'istituzione formativa, e la certificazione delle competenze, che spetta all'istituzione formativa di provenienza dell'apprendista.

Lavoro accessorio

Con riferimento al lavoro accessorio, sostanzialmente viene elevato l'importo annuale che ogni lavoratore pu� percepire, portandolo a � 7.000,00, con un massimo di � 2.000,00 per ciascun committente.

Collaborazioni organizzate dal committente

A seguito del Jobs act, a partire dal primo gennaio 2016 saranno aboliti i contratti di co.co.pro. nel settore privato e ad essi si applicher� la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Ci� ad eccezione delle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche del trattamento economico e normativo; delle collaborazioni dei professionisti iscritti ad albi, dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societ�, dei partecipanti a collegi e commissioni e delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societ� sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I..

In ogni caso, gi� a partire dall'entrata in vigore dei decreti attuativi i contratti di co.co.pro non saranno pi� utilizzabili per le nuove assunzioni.

Per le pubbliche amministrazioni le vecchie collaborazioni a progetto potranno essere stipulate fino alla fine del 2016.

Rimangono tuttavia in vita le ipotesi di co.co.co. sopravvissute alla legge Biagi.


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