Data: 24/08/2015 09:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Per un minore, la dichiarazione dello stato di adottabilit� � l'estrema ratio, prima della quale va valutata l'idoneit� di tutti i parenti, entro il quarto grado, che possono prendersi cura di lui. Lo ha ribadito nei giorni scorsi la prima sezione civile della Cassazione, con la recente sentenza n. 16897/2015, accogliendo le doglianze degli zii paterni che chiedevano l'affido etero-familiare delle nipoti, due bambine che i giudici di merito avevano dichiarato adottabili disponendo l'interruzione di ogni rapporto fra le stesse e i genitori e la collocazione presso una coppia in lista d'attesa per l'adozione nazionale.

�Il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, che trova il suo fondamento nel diritto italiano, convenzionale europeo e internazionale, comporta che il ricorso alla dichiarazione di adottabilit� � praticabile solo come soluzione estrema � hanno affermato, infatti, gli Ermellini � quando, cio�, ogni altro rimedio appaia inadeguato all'esigenza dell'acquisto o del recupero di uno stabile ed adeguato contesto familiare in tempi compatibili con l'esigenza del minore stesso�.

Tale verifica va compiuta, hanno proseguito i giudici di piazza Cavour, con il medesimo �rigore� con il quale occorre accertare lo stato di abbandono del minore, anche in relazione alla manifestata disponibilit� dei parenti �entro il quarto grado a supplire alla carente idoneit� genitoriale fornendo un contesto familiare adeguato alla cura, all'educazione e alla crescita del minore che valga a consentire di non rescindere il legame con la famiglia di origine e di sperimentare, nel tempo, anche un recupero delle capacit� genitoriali�.

Nella specie, nonostante il giudice delle seconde cure avesse ritenuto provate sia l'incapacit� genitoriale che l'assenza di rapporti significativi tra le minori e gli zii paterni, per la Cassazione le verifiche necessarie non sono state affatto accurate.

La Corte d'Appello, infatti, � arrivata ad escludere la significativit� dei rapporti tra zii e nipoti, sulla base di circostanze riferite dal perito che attenevano soprattutto alla motivazione di una costituzione tardiva in giudizio. Una circostanza che, a detta della Cassazione, non � affatto idonea ad escludere le potenzialit� di accudimento e cura delle minori, n� la significativit� del rapporto esistente tra gli zii e le bambine.

La verifica del giudice di merito, in sostanza, per la S.C., doveva essere �diretta�, andando ad indagare le personalit� degli zii, il loro rapporto con i figli, al fine di verificarne la capacit� genitoriale e la relazione con le nipoti, potendo prescindere da un siffatto accertamento soltanto in presenza di elementi oggettivi �gravi e univoci� attestanti il contrario, come peraltro richiesto dal legislatore.

Ricorso accolto, dunque, e sentenza cassata. La parola passa al giudice del rinvio.


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