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Data: 23/02/2022 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Autovelox: l'obbligo di revisione periodica[Torna su]
Qualche anno fa, una vera e propria svolta in materia di accertamenti eseguiti tramite autovelox è stata compiuta dalla tanto attesa sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, con la quale si è stabilito che gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade devono essere necessariamente revisionati periodicamente, altrimenti sono irregolari e le multe che derivano da un loro rilevamento illegittime. In sostanza è stato dichiarato non in linea con i precetti costituzionali l'articolo 45 comma 6 del Codice della Strada. Con la conseguenza che tutte le multe comminate attraverso autovelox non revisionati e non ancora pagate, a seguito della pronuncia della Consulta potranno essere annullate. Ma con una precisazione: per legge la necessità di revisione riguardava gli autovelox fissi e non quelli utilizzati dalle pattuglie nelle postazioni di controllo mobili. Per questi ultimi, infatti, spesso la corretta funzionalità dell'apparecchio era accertata dall'operatore prima dell'inizio dell'attività di controllo e attestata in un apposito verbale. A seguito della sentenza della Consulta è risultata, quindi, più impellente la necessità di correre ai ripari.
I requisiti di legittimità degli autovelox[Torna su]
Anche a prescindere da quanto stabilito dalla Corte costituzionale, e quindi anche in caso di apparecchi revisionati, è tuttavia necessario che l'autovelox risponda a certi requisiti onde poter legittimamente giustificare l'irrogazione di sanzioni. OmologazioneInnanzitutto il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione. Segnalazione adeguataEssi, inoltre, devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. Secondo quanto ribadito più volte dalla Corte di cassazione, ad esempio con l'ordinanza n. 5997 del 14 marzo 2014, in difetto di idonea informazione circa la presenza e l'utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia "nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione" (sulla nullità della sanzione in difetto di adeguata segnalazione vedi anche Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019) In particolare, la distanza tra i segnali o i dispositivi di avviso e il luogo in cui è collocato lo strumento di rilevamento delle velocità non può mai essere inferiore a 1 km o superare i 4 km ed è condizionato dallo stato dei luoghi: ad esempio, se tra il segnale di avviso e il luogo dell'effettivo rilevamento vi siano intersezioni, l'autovelox non è legittimo anche se la segnaletica è posta a una distanza inferiore a quella sovra indicata. In tal senso, chiarissima è anche la sentenza n. 24526/2006, la quale precisa che "la ratio della preventiva informazione si rinviene nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio in materia di circolazione stradale non è tanto ispirato dall'intento della sorpresa ingannevole dell'automobilista indisciplinato, in un logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità delle circolazione, anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie". Indicazione del limite di velocitàAffinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità ma anche, secondo quanto stabilito più volte dalla Corte di cassazione (ad esempio con le ordinanze n. 30664/2018 e n. 11018/2014), che, in caso di incrocio, il segnale del limite di velocità venga riproposto.
Strade su cui sono ammessi e necessaria presenza di un agente[Torna su]
Altri due requisiti sono particolarmente rilevanti e da conoscere nel caso in cui si voglia tentare una difesa rispetto a una multa comminata attraverso l'utilizzo degli autovelox. Innanzitutto tali apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano posizionati su percorsi urbani ordinari, invece, le relative multe sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il nullaosta del prefetto: l'installazione dell'autovelox nelle strade urbane, infatti, è valida solo per quelle ad alto scorrimento caratterizzate da pericolosità, traffico o difficoltà nel fermare il veicolo. Inoltre, come stabilito nell'ordinanza n. 680/2011 della Corte di cassazione, dal verbale della multa deve necessariamente e in ogni caso emergere la presenza di un agente preposto al servizio di polizia nella fase di elaborazione dell'accertamento, cosa che rischia di non essere garantita nel caso in cui il comune interessato esternalizzi totalmente la gestione del servizio.
In ogni caso la giurisprudenza in materia è ricca e variegata e le ipotesi in cui le multe irrogate attraverso tali apparecchi sono state considerate illegittime molteplici. L'autovelox nella giurisprudenza della Cassazione[Torna su]
Più volte, la Corte di cassazione è infatti intervenuta in materia di autovelox, facendo chiarezza su ulteriori aspetti che incidono sulla legittimità o meno del suo utilizzo. Cassazione n. 4007/2022L'articolo 142, co. 6-bis, del Codice della Strada, che dispone che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, va interpretato nel senso che, tanto per le postazioni fisse quanto per quelle mobili, il requisito della preventiva segnalazione della postazione e il requisito della visibilità della stessa sono distinti e autonomi e devono essere entrambi soddisfatti ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata tramite la postazione Cassazione n. 29595/2021le molteplici possibilità di impiego e segnalazione sono correlate alle caratteristiche della postazione, fissa o mobile, sicché non può dedursi alcuna interferenza negativa che possa giustificare, avuto riguardo alle caratteristiche tecniche della strumentazione impiegata nella postazione di controllo mobile, l'esonero dall'obbligo della preventiva segnalazione. Cassazione n. 16622/2019L'utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (cc.dd. "autovelox") nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza della agenti accertatori di polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche possono considerarsi legittimamente installabili solo sulle strade urbane a scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto". Per i giudici "Detto provvedimento prefettizio, reso allo scopo di consentire la possibilità di usare apparecchiature automatiche senza presidio per il rilevamento delle infrazioni relative al superamento dei limiti di velocità, deve essere adottato in presenza dei requisiti dettati dalla legge, non potendo il Prefetto fare riferimento, mediante un'interpretazione estensiva, a criteri diversi da quelli previsti dal codice della strada. Cassazione n. 25993/2018Ai sensi del D.M. 15 agosto 2007, art. 2, i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati "con adeguato anticipo" rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare, è necessario che non vi sia tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento una distanza superiore a quattro km, mentre non è stabilita una distanza minima, né assume rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Cassazione n. 20327/2017In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", il D.M. 15 agosto 2007, art. 2, - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. Autovelox: le app per trovarli[Torna su] Gli automobilisti che sono in procinto di mettersi in viaggio, hanno in ogni caso un importante ausilio per individuare gli autovelox e regolare la propria condotta di guida: conoscere la mappa degli autovelox fissi o scaricare una delle molteplici App che segnalano la presenza di questi dispositivi. Ecco le 10 migliori app per autovelox per Android: Inoltre, tra le migliori app disponibili sia su Androis che su iOS, sempre scaricabili gratuitamente, ci sono: La direttiva Minniti[Torna su]
L'ultimo intervento che ha chiarito in maniera organica molteplici aspetti della disciplina degli autovelox è rappresentato dalla cosiddetta direttiva Minniti, emanata nel corso dell'estate del 2017 a quasi 8 anni dalla precedente (direttiva Maroni). Autovelox: segnalazione preventiva e distanzaSecondo quanto previsto da tale provvedimento, che ha chiarito anche alcuni aspetti relativi ai tutor, gli autovelox (così come i tutor e i telelaser) devono essere sempre segnalati preventivamente (in entrambe le direzioni di marcia) ad una distanza minima: - di almeno 250 metri sulle autostrade e selle strade extraurbane principali, - di 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento per le quali è prevista una velocità massima superiore a 50 chilometri orari e di 80 metri su tutte le altre strade. La direttiva non si pronuncia sulla distanza massima invece che, secondo la giurisprudenza è fissata in 4 chilometri, ma stabilisce in ogni caso che tra il cartello e l'autovelox non devono esserci né intersezioni né immissioni laterali di strade pubbliche. I cartelli permanenti con i quali si segnala il controllo elettronico della velocità, poi, sono legittimi solo se in quella strada il controllo avviene effettivamente. Autovelox: visibilità delle postazioniLe postazioni autovelox (così come quelle di tutor e telelaser) inoltre devono essere ben visibili all'utente della strada, a prescindere dalla presenza o meno degli agenti. In mancanza di una pattuglia, è necessario altresì che gli apparecchi siano corredati di un segnale con il quale è riportato il simbolo dell'organo di polizia oppure di un'iscrizione del corpo o servizio. Laddove, invece, le postazioni siano presidiate da un agente, questo deve indossare l'uniforme e ove possibile, essere affiancato dall'auto di servizio riconoscibile con i colori istituzionali o il simbolo dell'organo accertatore. Taratura obbligatoria autovelox
La direttiva ribadisce, in conformità a quanto statuito dalla Consulta, che tutti gli strumenti utilizzati per rilevare elettronicamente la velocità devono essere approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che devono essere sottoposti a taratura periodica almeno annuale. Gli autovelox, poi, non possono essere gestiti o usati da società private, potendo essere affidati solo ai corpi e ai servizi di polizia stradale, che ne devono avere sempre l'esclusiva disponibilità. Riduzione della velocità rilevataLa direttiva, in merito alla riduzione della velocità rilevata a favore del trasgressore, precisa che questa è del 5% del valore rilevato e di minimo 5 chilometri orari, senza che sia possibile arrotondare gli eventuali decimali o considerare in maniera ulteriore le incertezze di rilevazione dello strumento. Autovelox, tutor e privacyAi fini del rispetto della normativa sulla privacy, la direttiva statuisce che gli apparecchi di controllo elettronico della velocità possono memorizzare soltanto le immagini che registrano una violazione dei limiti fissati per il tratto di strada di competenza e che possono conservarle solo per il tempo strettamente necessario ad applicare le sanzioni e a definire gli eventuali ricorsi. Le foto inoltre non vanno mai allegate al verbale, ma possono essere acquisite solo dietro richiesta del destinatario dello stesso, dopo che gli altri soggetti ripresi siano stati oscurati. Spese a carico dell'automobilistaLe eventuali spese per l'accertamento della violazione mediante autovelox (e altri apparecchi) sono poste a carico dell'automobilista trasgressore. Di conseguenza, le stesse devono essere indicate dagli accertatori in maniera analitica e devono poter essere documentate. Per approfondimenti sulla direttiva Minniti vedi anche:
Per approfondimenti sull'autovelox: - Tutti gli articoli e le sentenze su autovelox - Come si impugna una contravvenzione (guida e fac-simili) |
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