Data: 25/08/2015 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Secondo quanto recentemente stabilito dal Tribunale di Milano, con sentenza del primo luglio 2015, l'addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago pu� essere chiesto e ottenuto attraverso la semplice produzione di foto scattate da un investigatore privato.

Con un solo colpo di spugna, i giudici meneghini hanno cancellato i loro precedenti e quelli della Cassazione, stabilendo che la testimonianza del detective che confermi la prova atipica costituita dal dossier fotografico non � necessaria. O, pi� correttamente, non lo � se la controparte non contesta nel merito le accuse di violazione dell'obbligo di fedelt�.

Nel caso di specie, le foto erano state prodotte da una moglie che, per provare l'infedelt� del marito, peraltro scoperto direttamente dalla donna in compagnia dell'amante all'interno della casa coniugale, si era affidata a un'agenzia di investigazioni.

A fronte di tale produzione, l'uomo aveva semplicemente tentato di aggirare l'evidenza delle immagini, contestandone non il contenuto ma l'illegittimit� sotto altri punti di vista, asserendo, ad esempio, l'irregolarit� dei pedinamenti per contrasto con la normativa a tutela della privacy.

Pur ribadendo che il materiale fotografico pu� essere utilizzato solo come presunzione o argomento di prova, essendo assimilabile agli scritti provenienti da terzi, in presenza di capitoli di prova formulati a conferma del materiale e astrattamente ammissibili e in assenza di contestazioni nel merito il Tribunale ha ritenuto di dover accogliere il ricorso della donna, addebitando la separazione all'ex marito, senza necessit� di ulteriori conferme.

In applicazione del �principio di non contestazione� di cui all'articolo 115 c.p.c., quindi, i giudici hanno individuato nella mancata contestazione specifica della veridicit� di quanto emerso dal materiale fotografico una sostanziale ammissione dei fatti da parte del coniuge fedifrago, sufficiente ad inchiodarlo.


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