Data: 27/08/2015 15:00:00 - Autore: Avv. Francesco Pandolfi

Avv. Francesco Pandolfi - L'Amministrazione può decidere di trasferire per incompatibilità ambientale un agente (in questo caso appartenente alla Polizia di Stato), ricorrendo il requisito del nocumento al prestigio dell'amministrazione stessa.

Nel caso della Polizia di Stato che è ad Ordinamento civile, il trasferimento per incompatibilità ambientale non rientra nell'ambito dei cosiddetti trasferimenti di autorità del personale militare sottratti alla disciplina della legge n. 241 del 1990.

Il provvedimento resta così soggetto alla normativa relativa al procedimento amministrativo e, quindi, agli obblighi di cui alla legge n. 241.


La motivazione

Ciò equivale a dire che fra questi obblighi ritroviamo quello della "motivazione".

Obblighi che si sostanziano in:

a) indicazione dei presupposti di fatto che danno origine alla decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria,

b) indicazione delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione sulla base degli elementi raccolti.

Questo stato di cose porta ad una conseguenza: l'eventuale omissione degli elementi citati fa scaturire la carenza assoluta di motivazione, siccome si tratta di provvedimento amministrativo non idoneo a spiegare i perché del trasferimento.

Per fare un esempio: sarebbe privo di quei fondamentali requisiti un eventuale provvedimento ove l'amministrazione si limitasse a disporre genericamente il trasferimento immediato “per motivi di incompatibilità ambientale”, senza nulla aggiungere, cioè senza spiegare i presupposti di fatto in base ai quali la permanenza dell'agente scelto sarebbe stata di nocumento al prestigio del commissariato in cui il medesimo prestava servizio.

Ora, a mente dell'art. 55, co. 4, del d.P.R. 24 aprile 1982 n. 335, il trasferimento ad altra sede di agenti della Polizia di Stato c.d. per incompatibilità ambientale può essere tra l'altro disposto quando “la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione”.


Il Consiglio di Stato ci ricorda che, com'è noto, questo trasferimento non ha connotati sanzionatori o disciplinari, potendo anche prescindere da diretti profili di imputabilità al dipendente della situazione di incompatibilità ambientale.

Allo stesso tempo è fuori discussione che possa avere in se la potenzialità astratta a ledere la professionalità del destinatario, in quanto da adottarsi in forza del nocumento al prestigio dell'Amministrazione; prestigio appunto compromesso dalla permanenza in quella sede del dipendente, individuata come la causa obiettiva dei disagi e delle difficoltà alla cui eliminazione mira il trasferimento stesso.

Si tratta, in buona sostanza, di valutazioni amministrative assai delicate e complesse.

Cosa fare in caso di trasferimento d'autorità ritenuto non conforme alle disposizioni normative applicabili agli Agenti della Polizia di Stato?


E' semplice: dolersi in giudizio della violazione amministrativa dell'obbligo di motivazione, in forza del quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.


per contattare l'avv. Francesco Pandolfi

3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com

blog: www.pandolfistudiolegale.it



Tutte le notizie