Data: 25/08/2015 21:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi - �, finalmente, pronta l'attesa delibera che far� dire definitivamente addio all'anatocismo.

La fine della prassi invalsa degli interessi sugli interessi dei conti correnti, sancita dalla l. n. 147/2013 (c.d. legge di stabilit� 2014, che ha modificato il Testo Unico Bancario), � stata subordinata, infatti, dal legislatore, all'adozione di un'apposita regolamentazione del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio.

Ci� ha comportato, sul piano pratico, un allontanamento dall'obiettivo di mettere la parola fine a un comportamento, sempre pi� spesso sanzionato come illegittimo dalla giurisprudenza (leggi: �L'anatocismo � vietato e basta. Indipendentemente dal tempo. Lo dice la Cassazione�), ma di fatto costantemente tollerato dal legislatore.

Perci�, al fine di dare attuazione alla disposizione prevista dall'art. 120 del TUB, la Banca d'Italia ha girato la proposta di delibera, con annessa guida e relazione illustrativa, che sar� sottoposta a consultazione pubblica fino al prossimo 23 ottobre. Dopo di che, osservazioni, commenti e proposte non saranno pi� presi in considerazione e la delibera dovrebbe essere approvata per trovare applicazione gi� dal 1� gennaio 2016.

In linea con le pronunce giurisprudenziali in materia e con le opzioni interpretative condivise con il Ministero dell'economia e delle finanze, lo schema di delibera si compone di cinque articoli recanti norme volte a regolare innanzitutto, in via generale, la produzione degli interessi nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, informate al netto divieto di produzione di interessi anatocistici su ogni tipo di operazione (art. 3).

Le norme successive sono destinate ai rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valore su carte di credito (art. 4), con specifico riferimento anche all'utilizzo del fido, nonch� alla materia degli interessi moratori.

In generale, viene ribadita, nei suddetti rapporti specifici, la regola del �parallelismo� della periodicit� di conteggio degli interessi attivi e passivi (art. 120, comma 2, TUB), con contabilizzazione almeno annuale e separata dal capitale, e introdotti accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi. Viene regolato infine il regime applicabile nel caso di chiusura del rapporto: si chiarisce, per evitare elusioni della disciplina, che anche una volta risolto il contratto deve essere mantenuta la separazione tra quanto dovuto (come capitale) e quanto a titolo di interessi, mantenendo il diverso regime cui i due tipi di debito sono sottoposti.

L'ultimo articolo, infine, prevede che la delibera venga applicata agli interessi maturati a partire dal 1� gennaio 2016, e che qualsiasi disposizione pu� essere derogabile, ex art. 127, comma 1, TUB, soltanto �se in senso pi� favorevole al cliente�.


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