Data: 26/08/2015 12:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi � Rivolgersi a qualcuno in modo maleducato certo � scorretto ma non sempre costituisce un'offesa all'onore e al decoro di una persona. Lo ha ricordato la Cassazione, nella recente sentenza n. 35027/2015 (qui sotto allegata), assolvendo una donna, ritenuta colpevole dal tribunale di Genova, del reato di ingiuria, per essersi rivolta al cognato con la frase �stai zitto e non dire belinate�.

La donna non ci sta e lamenta che l'espressione � tipica del linguaggio genovese e usata comunemente in tono scherzoso/ammonitorio (tanto da costituire quasi un intercalare) e in tal modo doveva interpretarsi nel contesto in cui era stata pronunciata: ossia una pacata conversazione tra parenti allora in buoni rapporti.

La quinta sezione penale le d� ragione.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, ha affermato, infatti, la S.C., �in tema di tutela penale dell'onore, al fine di accertare se l'espressione utilizzata sia idonea a ledere li bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui ali'art. 594 cod. pen., occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale, in rapporto alle personalit� dell'offeso e dell'offensore, unitamente al contesto nel quale l'espressione � pronunciata ed alla coscienza sociale�. E in tale prospettiva, ha proseguito la Cassazione, � stato pi� volte ribadito che �non integrano il reato di ingiuria le espressioni verbali, caratterizzate da terminologia scorretta e ineducata, che pur risolvendosi in dichiarazioni di insofferenza rispetto all'azione del soggetto nei cui confronti sono dirette, non si traducono in un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualit� personali dello stesso, e che risultano ormai accettate dalla coscienza sociale secondo un criterio di media convenzionale�.

Per cui, rileva il Collegio, la vicenda in questione rientra in quest'ipotesi, posto che la frase pronunciata dall'imputata all'indirizzo del cognato �sicuramente scomposta e ineducata� non ha espresso un oggettivo giudizio di disvalore sulle qualit� personali dello stesso, ma si � concretizzata in una mera dichiarazione di insofferenza, come tale inidonea a ledere il bene protetto dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 594 c.p. Pertanto, sentenza annullata senza rinvio perch� il fatto non sussiste.


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