Data: 06/06/2018 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Il cd. lavoro accessorio era una tipologia contrattuale che si configurava quando il lavoratore percepiva dal datore di lavoro, per l'attività prestata in suo favore, dei compensi annui non superiori a determinati limiti fissati dalla legge. Al lavoro accessorio si ricorreva per rispondere ad esigenze lavorative con carattere saltuario.

Introdotta nel nostro ordinamento dalla legge Biagi, la disciplina di tale tipologia contrattuale ha subito diverse riforme nel corso del tempo, l'ultima delle quali ad opera del decreto legislativo n. 81/2015, attuativo del c.d. Jobs Act. Con il decreto legge numero 25/2017, tuttavia, il lavoro accessorio è stato abrogato.

Vediamo qui come era disciplinato il lavoro accessorio prima della sua abrogazione.

I limiti al lavoro accessorio

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A seguito della riforma apportata con il Jobs Act, il lavoro accessorio poteva essere svolto, da ciascun prestatore di lavoro, entro il limite massimo di 7.000,00 euro annuali di compensi, con la precisazione ulteriore che il compenso ottenuto da un singolo committente imprenditore o libero professionista non poteva eccedere i 2.000,00 euro annui. Facevano eccezione i percettori di ammortizzatori sociali, che potevano svolgere lavoro accessorio se il loro compenso non eccedeva i 3.000,00 euro annuali. Tali somme erano, in ogni caso, esenti da imposizioni di carattere fiscale e non incidevano sullo status di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro.

Se le predette soglie erano rispettate, la prestazione si presumeva di natura accessoria, senza possibilità per il giudice di entrare nel merito del rapporto di lavoro.

I limiti di natura economica erano i soli che, negli ultimi anni, caratterizzavano il lavoro accessorio: non sussistevano più, infatti, le causali oggettive e soggettive un tempo richieste e superate a partire dall'emanazione della legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero).

Soggetti legittimati a svolgere lavoro accessorio

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Entro i predetti confini, quindi, tutti i lavoratori potevano svolgere lavoro accessorio, anche se erano assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e salvo il caso in cui la prestazione di natura occasionale avrebbe dovuto essere svolta presso il medesimo datore di lavoro alle cui dipendenze gli stessi erano impiegati. Attività di natura occasionale potevano essere prestate anche dai percettori dei vari trattamenti pensionistici e dei trattamenti compatibili con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Un settore particolare era quello agricolo, nel quale, in via generale, potevano prestare lavoro accessorio solo pensionati o giovani studenti, tranne nel caso dei piccoli imprenditori agricoli, in cui l'attività poteva essere svolta a prescindere dallo status di lavoratore.

In ogni caso il lavoro accessorio non poteva essere utilizzato per lo svolgimento di contratti di appalto o di somministrazione, ma doveva necessariamente essere prestato direttamente a favore del destinatario della prestazione lavorativa.

I voucher

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La retribuzione del lavoro accessorio avveniva attraverso i cd. voucher che, nell'ultima versione della disciplina di tale tipologia contrattuale, potevano essere acquistati dai committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti esclusivamente in via telematica (secondo le modalità chiarite dalla circolare Inps n. 149/2015, sulla quale, per approfondire, leggi: "Lavoro accessorio dopo il Jobs Act: ecco i chiarimenti dell'Inps").

Il valore nominale dei voucher era fissato in generale in 10 euro, mentre nel settore agricolo era pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, il valore nominale del buono era comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata Inps, del compenso a tale ente per la gestione del servizio e del premio Inail.

Il decreto 81 precisava che i compensi percepiti dal lavoratore attraverso i voucher dovevano essere computati ai fini della determinazione del reddito eventualmente necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Le sanzioni previste

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Nel caso in cui i limiti fissati per il lavoro accessorio fossero stati superati e le prestazioni svolte fossero funzionali all'attività di impresa o professionale, il rapporto si trasformava in subordinato a tempo indeterminato, con applicazione delle sanzioni civili e amministrative.

Nel caso, invece, in cui i compensi fossero stati corrisposti mediante voucher emessi da oltre 30 giorni, la prestazione si considerava svolta in nero sin dall'inizio e alla trasformazione del contratto di lavoro in rapporto subordinato a tempo indeterminato conseguiva l'applicazione delle sanzioni previste per il lavoro irregolare.

L'abrogazione del lavoro accessorio

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Come detto, il lavoro accessorio è stato abrogato ad opera del decreto legge 17 marzo 2017, numero 25 e dal 18 marzo 2017 non è stato più possibile acquistare i voucher. I buoni lavoro richiesti prima di tale data, invece, hanno potuto essere utilizzati per prestazioni svolte entro il 31 dicembre 2017, nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nel decreto legge numero 81/2015.

A parziale sostituzione del lavoro accessorio, sono stati introdotti nel nostro ordinamento PrestO e il Libretto Famiglia, sui quali leggi: Nuovi Voucher: Presto e libretto Famiglia e Lavoro: libretto famiglia, la guida completa.

Vai anche alla guida: "Il rapporto di lavoro"


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