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Data: 29/08/2015 18:00:00 - Autore: Dott.ssa Floriana Baldino D.ssa Floriana Baldino - L'Italia, rispetto alle altre nazioni europee, ha una caratteristica insolita nel suo ordinamento giuridico. Le violazioni commesse dai contribuenti in materia tributaria e finanziaria, vengono sanzionate su due fronti. Il primo ed il più scontato è la sanzione amministrativa, l'altra sanzione invece è di natura penale. Per fare un esempio pratico chi evade il versamento INPS dei dipendenti, qualunque ne sia la cifra, dovrà pagare le sanzioni sulla somma non pagata, ma in più dovrà subire a suo carico anche un procedimento penale per il reato che gli verrà imputato. Recentemente però una importante sentenza della sesta sezione penale della Cassazione (n. 33999 del 3 agosto 2015) si è occupata del reato ex art. 334 c.p. connesso alla circolazione di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Giova sottolineare che quando un'autovettura (o qualsiasi altro mezzo di circolazione) viene sottoposta a sequestro amministrativo, il proprietario del veicolo viene nominato custode del bene e lo stesso è tenuto ad assicurarsi che il mezzo non venga adoperato o dovrà difendersi anche da un procedimento penale a suo carico per il reato commesso oltre a dover pagare la sanzione amministrativa che gli verrà addebitata. La sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza in esame, uniformandosi anche a precedenti orientamenti, ha negato il bis in idem per il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. Si legge nella sentenza: "vero è che la circolazione del veicolo sottoposto al sequestro amministrativo, posta in essere dal proprietario cui viene affidato in custodia, dà corpo ad una ipotesi di reato che in linea di principio concreta ipotesi della sottrazione sanzionata dal secondo comma dell'articolo 3 3 4 del codice penale. È tuttavia vero che secondo la consolidata interpretazione offerta da questa Corte (confronta Sezioni Unite numero 4 2 7 5 2 del 24. 09. 2014), la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell'articolo 213 del codice della strada, integra esclusivamente l'illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all'articolo 3 3 4 del codice penale”. La sanzione amministrativa infatti è speciale rispetto a quella penale e quindi il concorso tra le stesse deve essere ritenuto apparente. Nella sentenza si leggono inoltre tutte le motivazioni che hanno spinto il Supremo Collegio, richiamando l'orientamento delle sezioni unite, a considerare il reato inesistente. Giova osservare, in ogni caso, che l'anomalia della doppia sanzione, l'una di carattere amministrativo, l'altra di carattere penale, viene costantemente condannata dalla Corte Europea, secondo la quale ad essere violato è il divieto del "bis in idem". La più recente sentenza, in merito, del giudice europeo è del 27 novembre 2014 (Lucky Dev c. Svezia), nella quale la Cedu ha condannato lo Stato Svedese per la violazione del divieto di ne bis in idem, di cui all'art. 4, prot. n. 7 della Convenzione, in relazione al doppio binario penale-amministrativo previsto dal legislatore svedese in materia tributaria. La medesima cosa succede anche in Italia, dove non solo la sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro, in genere viene sanzionata sia penalmente che civilmente, ma anche l'impossibilità di versare l'Iva allo Stato oltre certi importi, che comporta l'imputazione di un reato in capo al contribuente. Interessante sottolineare, in merito, che il Tribunale di Torino, IV Sez. pen., con ordinanza del 27 ottobre 2014, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione interpretativa ex art. 267 TFUE. E' stato posto il seguente quesito "se ai sensi degli artt. 4 Prot. n. 7 CEDU e 50 CDFUE, sia conforme al diritto comunitario la disposizione di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui consente di procedere alla valutazione della responsabilità penale di un soggetto il quale, per lo stesso fatto (omissione versamento delle ritenute) sia già stato destinatario della sanzione amministrativa irrevocabile di cui all'art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997 (con l'applicazione di una sovrattassa)", pur nella consapevolezza che l'orientamento della Corte di Cassazione Sezione Penale (da ultimo la sentenza dell' 8.04-15.05.14 n. 20266), esclude che il concorso tra sanzioni amministrative e penali determini una violazione del principio del ne bis in idem. Seguiremo con interesse la questione. |
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