Data: 28/08/2015 12:00:00 - Autore: Avv. Nicola Traverso

Avv. Nicola Traverso - Il Decreto Legge n. 83/2015 recante �Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria� � legge (l. n. 132 del 6 agosto 2015), in vigore dal 21 agosto scorso.

Importanti novit� hanno coinvolto non solo la materia fallimentare, ma anche alcuni strumenti per il rilancio delle imprese in crisi come il concordato preventivo e l'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. (in particolare, trattasi degli articoli da 1 a 11 del decreto-legge).


Il concordato preventivo

Molto rilevante � l'obbligo da oggi imposto all'imprenditore in crisi di assicurare un realizzo non inferiore al 20% per i creditori chirografari in caso di piano di concordato preventivo di tipo liquidatorio.

E' stato poi modificato (art. 4 lett. f DL) il meccanismo del voto, con la eliminazione del principio del �silenzio = assenso� che in questi anni aveva agevolato l'approvazione delle proposte di concordato.

Queste due innovazioni, inserite tra l'altro in sede di conversione del decreto legge, dovrebbero, da un lato, tutelare maggiormente i creditori pi� deboli, dall'altro lato per� disincentivare il concordato preventivo quale soluzione alla crisi d'impresa, incrementando il ricorso alla procedura fallimentare.

Altra rilevante modifica � l'apertura a proposte concorrenti.

Il debitore che non proponga ai creditori chirografari il pagamento di almeno il 40% (in caso di concordato liquidatorio) o del 30% (in caso di concordato in continuit�), pu� vedere il proprio piano (e relativa proposta) messo in concorrenza con altri migliorativi o diversi provenienti da uno o pi� creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti; sar� poi il voto della massa dei creditori a stabilire quale ipotesi verr� attuata (art. 3 del DL, che ai commi 3-4-5 dispone le modalit� per la votazione tra proposte concorrenti).

Permangono alcuni dubbi sugli esiti pratici della norma: il debitore che voglia proporre un concordato in continuit� potrebbe essere scoraggiato dal pericolo di essere spossessato della sua azienda per effetto di una proposta liquidatoria pi� allettante fatta da terzi (non � stabilito infatti l'obbligo di presentare proposte omogenee a quella del debitore).

E' stato inoltre introdotto il nuovo art. 163bis nella Legge fallimentare. Qualora il piano concordatario dovesse prevedere la vendita dell'azienda, di un suo ramo o di beni aziendali specifici, si aprir� ora un procedimento competitivo per cercare altri interessati all'acquisto (offerte concorrenti), allo scopo di ottenere un ricavo maggiore (art. 2 del DL). A differenza che nel caso delle "proposte", il DL prevede che le "offerte" debbano essere comparabili tra loro.

Sia le proposte (pur con i dubbi di cui sopra) che le offerte concorrenti devono in generale considerarsi positivamente, perch� l'imprenditore non sar� tentato di �giocare al ribasso� offrendo il meno possibile ai creditori; lo scopo � infatti quello di portare ad una maggiore soddisfazione del ceto creditorio. Tale scopo � positivamente perseguito dal legislatore anche attraverso maggiori possibilit� per i creditori di ottenere informazioni dal Commissario giudiziale (modifica all'art. 165 LF).

Interessante � anche la norma (art. 1 del DL, che incide sull'art. 182-quinquies LF) che favorisce i finanziamenti urgenti per le necessit� aziendali in attesa dell'omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 182 bis L.F.) o anche al momento di presentare la domanda di concordato �in bianco� (Art. 161 c. 6 L.F.): il Tribunale decide in 10 giorni con un procedimento snello, che incentiva la banca a concedere il prestito in quanto prededucibile.

Un'altra modifica di rilievo � disposta dall'art. 8 del DL, che incide sull'art. 169-bis della Legge fallimentare in tema di contratti in corso di esecuzione al momento della domanda di concordato preventivo. Viene uniformata la disciplina del concordato a quella del fallimento (ivi comprese le norme in tema di leasing), e vengono chiariti alcuni dubbi sulla portata della precedente formulazione della norma, in primis la prededucibilit� dei crediti per prestazioni rese dopo l'ammissione al concordato e la possibilit� di chiedere lo scioglimento/sospensione anche successivamente alla presentazione della domanda di concordato.

Il legislatore, tuttavia, non ha chiarito se sospensione e scioglimento possano essere chiesti anche nel concordato "in bianco": occorre quindi fare ancora rinvio all'applicazione concreta da parte dei Tribunali, che sembrano propendere ad oggi per l'autorizzazione delle sole sospensioni.


Gli accordi di ristrutturazione

Il D.L. 83/15 ha poi di fatto introdotto un nuovo particolare �accordo di ristrutturazione� dei debiti (art. 182 septies L.F.) con effetti per banche e intermediari finanziari.

Qualora l'impresa in crisi abbia contratto debiti verso intermediari finanziari pari almeno al 50% dell'indebitamento complessivo, pu� individuare per tali creditori finanziari categorie omogenee, all'interno delle quali l'approvazione del 75% (del credito della categoria) rende efficace e vincolante l'accordo per tutti i membri del gruppo (fermo restando l'integrale pagamento dei creditori non-finanziari).

Sostanzialmente, l'introduzione dell'art. 182 septies L.F. ha come fine quello di togliere a banche che vantino crediti di modesta entit� il potere di interdizione in relazione ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte.

Infatti, il debitore pu� ottenere dal Tribunale che l'accordo raggiunto valga (cio� venga omologato) anche per i creditori finanziari non aderenti, se il giudice accerta che gli stessi sono stati informati delle trattative e che possono risultare soddisfatti in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. La portata della norma - sulle cui intenzioni il giudizio non pu� che essere positivo nell'ottica della soluzione della crisi d'impresa - andr� comunque valutata alla luce della sua concreta applicazione da parte dei Tribunali in sede di omologa degli accordi.

Analoga disciplina nei confronti dei creditori non aderenti � prevista dall'art. 9 del DL in tema di �accordi di moratoria� (art. 182 septies L.F.), che il debitore pu� stipulare con le banche.

Tale accordo, attestato da un professionista ex art. 67 comma 3 lettera d) deve essere accettato da una maggioranza pari ad almeno il 75% dei crediti finanziari e, a differenza di quello "di ristrutturazione�, non sconta l'omologa. Pare potersi dire che tale accordo di moratoria finisca per soppiantare il vecchio "Piano di risanamento" ex art. 67 L.F.


Il fallimento

Il d.l. n. 83/2015 (artt. da 5 a 7) ha modificato e specificato i requisiti per la nomina a curatore (art. 28 LF), rendendoli pi� stringenti, a maggiore garanzia del ceto creditorio.

L'art. 6 del decreto inoltre, al fine di ridurre i termini di gestione delle procedure concorsuali, ha previsto un termine di 2 anni per la conclusione della liquidazione fallimentare e la possibilit�, in caso di liquidazione dell'attivo, di chiudere il fallimento anche in pendenza di cause (con possibilit� di vedere anticipato il momento per l'emissione della nota di variazione ex art. 26 DPR 633/72 ai fini del recupero IVA).

Infine, le controversie in cui � coinvolto un fallimento o un concordato preventivo godono di una corsia preferenziale, dovendo essere trattate con priorit� rispetto alle altre.


Tutte le notizie