Data: 30/08/2015 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � E' del giugno scorso la novit� in base alla quale oggi anche le donne vittime di violenza di genere potranno astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi.

La previsione � contenuta all'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, dedicato alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Il congedo, in sostanza, � concesso al fine di permettere alle lavoratrici di essere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

La durata di tre mesi di astensione dal lavoro potr� essere goduta anche in maniera frazionata su base oraria o giornaliera nell'arco massimo di 3 anni e secondo le modalit� stabilite dalla contrattazione collettiva.

Se quest'ultima non provveda alla regolamentazione, la fruizione su base oraria � consentita in misura pari alla met� dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente.

La richiesta di congedo necessita di un termine di preavviso di 7 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilit�.

Occorre precisare che durante il congedo la lavoratrice ha diritto a un'indennit� pari all'ultima retribuzione, coperta da contribuzione figurativa e computata ai fini dell'anzianit� di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR.

In congedo � espressamente escluso per le lavoratrici domestiche, mentre le lavoratrici titolari di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per i medesimi motivi e per il medesimo arco temporale massimo.

Per le vittime di violenza di genere, il decreto prevede inoltre il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale se la lavoratrice lo desideri e vi sia disponibilit� in organico, con possibilit� di riconvertire il rapporto in full-time. 


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