Data: 30/08/2015 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – E' del giugno scorso la novità in base alla quale oggi anche le donne vittime di violenza di genere potranno astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi.

La previsione è contenuta all'art. 24 del decreto legislativo n. 80/2015, attuativo del Jobs Act, dedicato alla conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.

Il congedo, in sostanza, è concesso al fine di permettere alle lavoratrici di essere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio.

La durata di tre mesi di astensione dal lavoro potrà essere goduta anche in maniera frazionata su base oraria o giornaliera nell'arco massimo di 3 anni e secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Se quest'ultima non provveda alla regolamentazione, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente.

La richiesta di congedo necessita di un termine di preavviso di 7 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.

Occorre precisare che durante il congedo la lavoratrice ha diritto a un'indennità pari all'ultima retribuzione, coperta da contribuzione figurativa e computata ai fini dell'anzianità di servizio, della maturazione delle ferie, della tredicesima e del TFR.

In congedo è espressamente escluso per le lavoratrici domestiche, mentre le lavoratrici titolari di collaborazione coordinata e continuativa hanno diritto alla sospensione del rapporto contrattuale per i medesimi motivi e per il medesimo arco temporale massimo.

Per le vittime di violenza di genere, il decreto prevede inoltre il diritto alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale se la lavoratrice lo desideri e vi sia disponibilità in organico, con possibilità di riconvertire il rapporto in full-time. 


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