Data: 30/08/2015 17:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli – Talvolta accade che anche i coniugi in separazione dei beni siano chiamati a rispondere solidalmente per i debiti contratti da uno solo di essi. Almeno secondo quanto ritiene parte della dottrina.

Asserendo che il dovere primario di contribuzione abbia un'efficacia esterna, indipendentemente dal regime patrimoniale adottato dai coniugi, più voci (v., ad es., Di Majo, Minneci e Piccaluga) ritengono che dei debiti contatti nell'interesse della famiglia anche solo da uno dei due coniugi siano chiamati a rispondere entrambi.

Ciò in attuazione dei principi di parità e solidarietà posti alla base della riforma del diritto di famiglia, anche in un'ottica di agevolazione della contrattazione con i terzi da parte del coniuge economicamente più debole.

Si badi bene però!

Nonostante questa sia l'opinione dottrinale prevalente (e non esclusiva), la giurisprudenza fa ancora fatica ad appoggiarla, o almeno ad appoggiarla in pieno, ritenendo viceversa che l'obbligazione assunta da uno dei coniugi al fine di soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro nella veste di debitore solidale in assenza di una deroga espressa rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti nei confronti dei terzi (cfr., ad esempio, Cass. n. 3471/2007 e n. 5063/1992).

In ogni caso, attraverso recenti aperture, anche la giurisprudenza dà atto che tale principio, pur valendo in via generale, può essere derogato nel caso in cui le obbligazioni contratte riguardino “un bisogno primario della famiglia, quale quello della salute dei suoi componenti, ed allorché a ciò si aggiunga il profilo dell'affidamento, ingenerato dagli stessi coniugi col loro comportamento, che l'obbligazione sia stata contratta anche per conto del coniuge non stipulante” (Cass. n. 25025/2008; v. anche Cass. n. 8995/1992).

In sostanza, sembrerebbe doversi distinguere tra spese indispensabili (come quelle per la salute dei componenti della famiglia) e spese che, pur sostenute nell'interesse della famiglia, non sono tuttavia indispensabili (come ad esempio quelle per l'acquisto di un'automobile). E questa interpretazione fa capolino anche nella dottrina (v. Russo, che distingue tra "bisogni" e "interesse" della famiglia).

La questione, in ogni caso, rimane ancora aperta.

Per altri dettagli su questo argomento vedi la guida: "La separazione dei beni"


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