Data: 30/08/2015 18:30:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - La Sez. III della Corte di Cassazione presieduta da Giuseppe Maria Berruti ha affrontato nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2015, con deposito avvenuto il 27 agosto 2015, un'ipotesi di lesioni micropermanenti.
Il danneggiato lamenta la mancata liquidazione del danno morale.
A tale tematica il 25 agosto 2015 abbiamo dedicato la disamina di Cass. 11851/2015, frutto della sapiente penna di Giacomo Travaglino ed ormai assurta alla dignità di leading case.
Ora, il S.C. torna sull'argomento con una pronuncia opera di Paolo D'Amico (che di quel Collegio faceva parte) con cui si pone in risalto che non sussiste alcun automatismo nell'assegnazione di tale voce risarcitoria, che deve essere provata, anche a mezzo di presunzioni, a fortiori per lesioni di lieve entità come quelle ricadenti nella previsione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private.
La parte lesa dovrà, pertanto, allegare tutte le circostanze proficue all'apprezzamento della concreta incidenza della lesione risentita in termini di "sofferenza/turbamento"
Ma sta di fatto che, nell'ambito del danno non patrimoniale, la componente relativa al danno morale si distingue dalla componente biologica del pregiudizio.
Il caso 
Sinistro stradale del 10 dicembre 2012 avanti al Giudice di Pace di Erba e condanna assicurazione del gruppo Unipol e responsabili, in solido, a risarcire all'attore i danni risentiti nell'occorso con il pagamento della complessiva somma di € 2.860,09, oltre accessori.
Unipol propone appello alla Sez. Dist. di Erba del Tribunale di Como invocando declaratoria di congruità dell'importo di € 1.455,00 corrisposto all'attore in sede stragiudiziale e condanna del danneggiato alla restituzione dell'esubero percepito in esecuzione della pronuncia di prime cure (€ 7.135,95).
Il Tribunale adìto in sede di impugnazione riduceva l'ammontare del risarcimento nella minor somma di € 2.095,09.
L'attore appellato veniva condannato alla restituzione dell'esubero pari ad € 765,00 oltre alla metà delle spese di lite, ponendo a carico di Unipol le spese di CTU.
Il danneggiato propone ricorso per cassazione.
Il Sostituto Procuratore Generale Ignazio Patrone concludeva per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso.
Le questioni giuridiche
A) Per mia curiosità per prima cosa vado ad esaminare il secondo motivo che il PM di Cassazione ha chiesto di recepire.
Con tale secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, ex art. 360 c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 1223 c.c. ed omessa e contradditoria motivazione ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 5, c.p.c. per via della mancata liquidazione della somma chiesta a titolo di spese legali per l'attività stragiudiziale.
Notoriamente le spese di tal genere debbono essere necessarie e giustificate.
Nel caso concreto, stando al Tribunale di secondo grado, la natura del danno, l'assenza di contestazione sull'astratta risarcibilità e la pregressa esperienza del soggetto leso escludono che tale voce di spesa possa ritenersi necessaria e giustificata.
Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità.
B) È, per contro, il primo motivo che attira la nostra attenzione principale.
Con tale primo motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell'art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 2043 c.c. e 2059 c.c. dal momento che:
1. Il Tribunale brianzolo avrebbe errato nell'affermare che il danno morale non sussiste in re ipsa;
2. Avrebbe, altresì, errato ad operare un'illegittima inversione dell'onere della prova in capo all'istante, opinando che fosse suo compito fornire in primo grado la prova delle sofferenze risentite a seguito dell'evento.
Il S.C. reputa la motivazione del Tribunale delle Prealpi lombarde corretta.
La soluzione
Sappiamo che non sussiste alcun automatismo nella liquidazione del danno morale.
Nella fattispecie il danneggiato si era limitato a domandare il ristoro del danno morale in aggiunta al danno biologico, omettendo tuttavia di argomentare in ordine all'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza.
In ultima analisi, il ricorrente avrebbe dovuto almeno supportare la richiesta con un'attività di allegazione dei fatti sui quali fondare il metodo presuntivo, come insegnato anche da Cass. 29121/2008, espressamente richiamata dall'Estensore Paolo D'Amico a pag. 7 della pronuncia.
Cass., Sez. I, 11 dicembre 2008, n. 29121, Pres. Corrado Carnevale, Est. Aniello Nappi, riguarda un'ipotesi di liquidazione dell'indennizzo a fronte di domanda di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio, in cui non era stata neppure allegata una particolare incidenza della causa (previdenziale) sulla componente non patrimoniale del danno "non può derivare automaticamente...". 

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