Data: 15/05/2002 - Autore: Roberto Cataldi
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4314/02 ha precisato che, alla stregua del combinato disposto degli artt. 1102 e 1122 c.c., i proprietari delle singole unità immobiliari negli edifici in condominio possono far uso dei muri comuni, sempre che l'esercizio di tale facoltà non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato.
Alla stregua di tale principio, la Suprema Corte ha considerato legittima l'apertura di una porta nel muro condominiale da parte di un condomino, giacchè tale opera, per le sue caratteristiche strutturali, lasciava inalterato il decoro architettonico del bene, e non ne comportava mutamento di destinazione.

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