Data: 28/08/2004 - Autore: Marina Demaria
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza dello scorso 2 luglio, ha stabilito che ?l'attitudine al lavoro proficuo, come potenziale capacit� di guadagno, appartiene certamente al novero degli elementi valutabili dal giudice della separazione per definire la misura dell'assegno, dovendo egli considerare a tal fine non soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilit� o capacit� propria dei coniugi, suscettibile di valutazione economica. Ma il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito attuale n�, di per s� ed in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie occasioni di reddito?. Sul punto, i Giudici di Piazza Cavour precisano infatti che l'inattivit� lavorativa ?non necessariamente � indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finch� non sia provato, ai fini della decisione sull'assegno, il rifiuto di una concreta opportunit� di occupazione: solo in tal caso lo stato di disoccupazione potrebbe essere interpretato, secondo le circostanze, come rifiuto o non avvertita necessit� di un reddito; il che condurrebbe ad escludere il diritto di ricevere dal coniuge a titolo di mantenimento, le somme che il richiedente avrebbe potuto ottenere quale retribuzione per l'attivit� lavorativa rifiutata o dismessa senza giusto motivo?. In buona sostanza, la teorica possibilit� del coniuge privo di reddito di reperire un'occupazione non elide di per s� il dovere di solidariet� ed il conseguente obbligo di condivisione dei beni e di sostegno verso il coniuge pi� debole.
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