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Data: 31/08/2015 12:32:00 - Autore: Marina Crisafi di Marina Crisafi – La negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio fra coniugi continua ad essere al centro di chiarimenti e circolari ministeriali. I dubbi emergenti nell'applicazione concreta di una disciplina piuttosto lacunosa, hanno spinto nuovamente il ministero ad intervenire con la circolare del 29 luglio scorso (qui sotto allegata), tesa a chiarire alcuni punti controversi, dettando, una sorta di vademecum sulla gratuità della procedura, la natura e l'iter gestionale, cercando di rispondere alle divere esigenze segnalate dagli uffici giudiziari, ma lasciando tuttavia permanere una nutrita schiera di interrogativi.
L'iter e la natura “amministrativa” della disciplina Il ministero fa prima di tutto il punto sulla disciplina introdotta dall'art. 6 del d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014, affermando che si tratta di un istituto teso a “degiurisdizionalizzare” il sistema giustizia, offrendo agli utenti una misura alternativa di composizione dei conflitti, la negoziazione assistita, in diverse materie, tra cui le soluzioni consensuali di separazione e divorzio senza l'intervento del giudice e con la necessaria assistenza di un avvocato per parte. L'iter prevede che i coniugi sottoscrivano la convenzione di negoziazione assistita, la depositino, a mezzo dei propri avvocati, presso la procura della Repubblica competente per territorio (per il controllo di tipo “pubblicistico”), la quale, quando non ravvisa irregolarità, dovrà rilasciare un nulla osta (in assenza di figli) o un'autorizzazione (in presenza di figli minori, con handicap grave o maggiorenni non autosufficienti), ovvero in caso di diniego trasmettere gli atti (entro cinque giorni) al presidente del tribunale che provvederà a decidere in merito. Quanto alla natura del procedimento, a detta del ministero, il procuratore della Repubblica svolge un'attività di controllo e verifica con carattere di natura amministrativa in sintonia con lo spirito e la ratio della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia in oggetto. Analoga natura il ministero ritiene che il legislatore abbia concepito per la parte relativa alla prosecuzione del procedimento dinanzi al presidente del tribunale, giacchè tale fase “non ha una propria autonomia, ma costituisce una prosecuzione del tutto eventuale dello stesso procedimento che per definizione legislativa è ‘degiurisdizionalizzato'”. L'argomento è ritenuto debole e contraddittorio dagli interpreti che propendono invece per l'inquadramento dell'istituto tra i procedimenti di volontaria giurisdizione (cfr., ex multis, Luiso), posto che l'attività resta giurisdizionale (richiedendo comunque l'intervento della magistratura), pur esplicandosi in procedimenti conclusi con provvedimenti che anziché risolvere conflitti tra contrapposti diritti valutano gli effetti degli atti tra privati e che tali atti promanano comunque da un organo non amministrativo ed esprimono una funzione diversa.
I registri di “comodo” Entrando nel merito dei singoli passaggi della procedura, il ministero spiega che una volta depositata da parte degli avvocati la convenzione di negoziazione assistita presso la procura competente, fintanto che non verrà istituito (a mezzo di provvedimenti normativi) uno “specifico registro formale”, le relative segreterie giudiziarie devono mettere in uso un “registro di comodo” contenente i dati essenziali di ciascun procedimento di negoziazione, quali il nome delle parti e degli avvocati, la data di presentazione dell'accordo e il tipo di accordo (separazione personale, cessazione degli effetti civili del matrimonio, ecc.). Le segreterie giudiziarie dovranno istituire, inoltre un archivio contenente la copia conforme all'originale dei provvedimenti adottati dal Procuratore della Repubblica. Analogamente, dovrà operare la cancelleria del tribunale nell'eventuale fase di negoziazione assistita che si svolge dinanzi al presidente, creando un registro di comodo nell'attesa che venga istituito un idoneo registro informatico, in quanto è di tuttta evidenza, scrive il ministero, che “l'eventuale iscrizione nel registro informatico della volontaria giurisdizione verrebbe a falsare il dato statistico relativo a questo tipo di procedimenti”.
Avvocati “custodi” degli originali Dalla circolare ministeriale emerge che gli avvocati sono i soggetti deputati a “custodire” gli originali delle convenzioni siglate dalle parti assistite. Nella fase requirente, infatti, l'avvocato è tenuto a depositare l'accordo originale presso la procura competente, e il pm nel caso in cui il controllo abbia avuto esito positivo, rilascia il nullaosta o l'autorizzazione, in calce alla convenzione stessa, consegnandola in originale appunto nelle mani dell'avvocato e trattenendo (ai fini dell'archiviazione e conservazione) soltanto la copia autentica dello stesso. A questo punto, ottenuto il provvedimento positivo, l'avvocato è tenuto a trasmettere all'ufficiale dello stato civile una copia autenticata dell'accordo corredato delle certificazioni necessarie. Ma quindi cosa succede all'originale che rimane nella disponibilità dell'avvocato che lo ha ritirato? Il professionista è tenuto a custodirlo? E per quanto tempo? E quid iuris se la convenzione viene “impugnata”, è oggetto di denunce penali o se, ad esempio, la separazione, conclusa per il tramite della negoziazione assistita è soggetta ad una procedura di revisione ex art. 710 c.p.c.? La questione resta aperta.
La gratuità della procedura In merito alla gratuità della procedura, il ministero, ricalca sostanzialmente le affermazioni contenute nel parere dell'Agenzia delle Entrate del luglio scorso (leggi: “Negoziazione assistita: niente imposta di registro per separazioni e divorzi”). Vengono escluse quindi con certezza la debenza del contributo unificato di iscrizione a ruolo di cui all'art. 9 del dpr n. 115/2002, sia relativamente alla fase di “controllo e verifica” innanzi al procuratore della Repubblica, sia in quella eventuale del procedimento davanti al presidente del tribunale. A conferma della gratuità dell'istituto, spiega la circolare di via Arenula, depone anche l'art. 22 del d.l. n. 132/2014 che prevede espressamente una copertura straordinaria per le “minori entrate” dell'erario quale conseguenza della diminuita iscrizione di cause a ruolo, demandando al ministro della Giustizia “il monitoraggio semestrale” al fine di provvedere, nella ipotesi in cui si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni all'aumento degli importi del contributo unificato nella misura necessaria a coprire le minori entrate. Richiamando espressamente il parere dell'Agenzia delle Entrate, inoltre il ministero ha dichiarato che gli accordi depositati dagli avvocati ex art. 6 della l. n. 162/2014 presso la segreteria della procura competente sono esenti dal pagamento dell'imposta di bollo, di registro e sulla scorta delle medesime considerazioni devono ritenersi “non dovuti i diritti di copia per il rilascio della copia autentica del nulla osta o dell'autorizzazione che il pubblico ministero è chiamato ad apporre sull'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita”.
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