Data: 01/09/2015 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - Una nuova pronuncia della Corte di Cassazione, V sez. penale, chiarisce la morfologia del reato di atti persecutori disciplinato dall'art. 612 bis c.p.

Lo "stalking" si configura come un delitto abituale d'evento originato da un comportamento minaccioso o molesto di taluno, posto in essere con condotte reiterate, che cagiona alla vittima o un grave e perdurante stato di turbamento emotivo, ovvero ingenera un fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva, oppure ancora che costringe la vittima ad alterale le proprie abitudini di vita. 

Su queste basi, la sentenza 35765/2015 rigetta il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro, con il quale si richiedeva alla Suprema Corte di valutare un'ordinanza del Tribunale di Nuoro (giudice del riesame) che rigettava l'istanza di sequestro preventivo dei locali sede di una società. 
Il sequestro, emesso originariamente dal GIP, si giustificava poiché l'amministratore della società affiggeva alle vetrine dei locali, in posizione visibile da chiunque, volantini dai toni "deliberatamente sprezzanti e sarcastici riguardanti fatti relativi a procedimenti penali e civili pendenti tra l'indagato e le parti offese"

Circa la legittimità del provvedimento cautelare richiesto, i giudici della Corte precisano che mentre per l'applicazione delle misure cautelari personali è necessario un giudizio di probabilità di colpevolezza dell'indagato in relazione ad uno e più reati contestati,  fondato su una valutazione di gravità degli indizi a suo carico, per l'applicazione delle misure cautelari reali è sufficiente e necessaria la sussistenza dei fumus commissi delicti, ovvero una verifica delle risultanze processuali che consenta di ricondurre alla figura astratta del reato contestato la fattispecie concreta e renda plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato (v. Cass. Sez. Un. 17 dicembre 2003 n. 920).

In punto di diritto, gli Ermellini valutano la condotta tenuta dall'imputato non rientrante nella fattispecie di stalking come ricostruita dalla prevalente giurisprudenza. La nozione di reiterazione, elemento costitutivo del suddetto reato, contempla anche due sole condotte di minaccia o molestia e, in particolare, quando fa riferimento all'alterazione delle proprie abitudini di vita, intende ogni mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell'ordinaria gestione della vita quotidiana indotto nella vittima dalla condotta persecutoria altrui.

Precisano i giudici che, trattandosi di reato abituale di evento è sufficiente l'elemento soggettivo del dolo generico, ossia la volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia, con la consapevolezza che le proprie azioni saranno idonee a produrre uno degli eventi alternativamente necessari ad integrare la fattispecie legale, come dimostrato proprio dalle modalità ripetute e ossessive della condotta persecutoria.
Non occorre, invece, una rappresentazione anticipata del risultato finale, quanto piuttosto la consapevolezza costante, nello sviluppo progressivo della situazione, della perdurante aggressione del ricorrente alla sfera privata della persona offesa.

Le condotte poste in essere dall'amministratore della società possono, al limite, ritenersi diffamatorie e, avendo oggetto giuridico diverso, il delitto di atti persecutori può concorrere con quello di diffamazione anche quando la condotta diffamatoria costituisca una delle molestie continuative del reato di stalking.

Il giudice di merito ha correttamente valutato le risultanze concrete delle indagini, evidenziando che le presunte condotte diffamatore non avevano ingenerato alcuno stato di ansia o paura nelle persone offese, status che non può essere desunto, come vorrebbe il ricorrente, da massime di comune esperienza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 

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