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Data: 01/09/2015 16:00:00 - Autore: Lucia Izzo di Lucia Izzo - Se il proprietario non possiede un box o un garage, non sarà tenuto ad accollarsi eventuali spese per i lavori di adeguamento, salvo che una simile previsione non sia espressamente contenuta nel regolamento condominiale. Cosi la II sezione civile della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 17268/2015 (in allegato), depositata il 28 agosto, si è pronunciata sul ricorso di un condominio il quale aveva chiesto ingiungersi ad uno dei condomini il pagamento di una somma originata da oneri condominiali per spese allo stabile come previsto da una delibera assembleare. Il condomino proponeva opposizione precisando che parte delle somme, occorrenti per i lavori di adeguamento dei garage, non fossero dovute in quanto egli non era proprietario di posti auto, box o cantine, né godeva di servitù di passaggio sulla rampa e sullo spazio di manovra e di accesso ai garage. Adduceva, in aggiunta, che da regolamento condominiale tali spazi risultavano essere di esclusiva proprietà dei rispettivi acquirenti, titolari di servitù attiva sulle corsie condominiali di manovra, pertanto le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei garage avrebbero dovute essere ripartite esclusivamente tra i condomini che ne fruivano, in ragione della quota spettante. Per i giudici di merito le risultanze appaiono fondate e la pretesa creditoria viene in parte disconosciuta. Al condominio non resta che il ricorso in Cassazione, ma anche in sede di legittimità le doglianze non hanno seguito. Evidenziano, infatti, gli Ermellini, che nessun chiarimento è stato prodotto circa l'espressa previsione, nel regolamento condominiale, della partecipazione dei condomini non proprietari di box (e/o autorimesse) alle spese di ordinaria o straordinaria manutenzione degli spazi per cui le somme venivano richieste e neppure che il condomino effettivamente usufruisse di una servitù di passaggio in tali spazi. La prevalente giurisprudenza della Corte prevede, inoltre, che le delibere relative alla ripartizione delle spese sono nulle se l'assemblea, esulando dalle proprie attribuzioni modifica i criteri stabiliti dalla legge o, in via convenzionale, da tutti i condomini (cfr. Cass., n. 7708/2007). Per tali ragioni, la Corte rigetta il ricorso proposto dal condominio.
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