Data: 29/08/2004 - Autore: Marina Demaria
Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (sent. n. 30433/04) hanno stabilito che il difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio pu� nominare un sostituto per tutte le attivit� per le quali la sostituzione � consentita a norma dell'articolo 102 C.p.p. Tale sostituto, precisano i Giudici del Palazzaccio, non deve essere necessariamente scelto tra gli iscritti nell' ?elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato?, di cui all'art. 80 del T.U. in materia di spese di giustizia, e che al difensore compete, in ogni caso, il compenso per l'attivit� difensiva svolta dal sostituto.
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