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Data: 01/09/2015 09:00:00 - Autore: Avv. Guido Rini A cura dell'Avv. Guido Rini - Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, comma 2, del Regolamento della Banca d'Italia del 29 Gennaio 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 27 del 1° febbraio 2002, regolante il funzionamento dell'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale Allarme Interbancaria – CAI), in caso di smarrimento e/o sottrazione di assegni bancari e circolari compilati o anche di moduli di assegni bancari in bianco, nonché di carte di pagamento (carte di credito e bancomat) il correntista dovrà sporgere, nel più breve tempo possibile, una denuncia dell'accaduto alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza e, successivamente, dovrà consegnare alla Banca una copia della stessa denuncia di smarrimento o sottrazione. La Banca, nello stesso giorno di ricezione della denuncia, provvederà sia al blocco interno dei titoli denunciati smarriti o sottratti, sia alla loro iscrizione nel segmento PASS del C.A.I. (Centrale Allarme Interbancaria),mentre per le carte di pagamento provvederà all'iscrizione nell'apposito segmento PROCAR della C.A.I. Pertanto, nel caso in cui i suddetti titoli venissero presentati per il pagamento, la Banca provvederà a farli protestare con la relativa causale “Assegno denunciato smarrito o rubato” di cui alla circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 3512/C del 30 aprile 2001. Tuttavia nel caso in cui l'assegno presentato in tempo utile recasse una firma di traenza illeggibile e/o una firma comunque relativa al correntista e si dovesse determinare anche un difetto di provvista, la Banca potrebbe essere costretta ad attivare, in conformità a quanto previsto dalla richiamata circolare, la procedura per l'iscrizione nel CAI. Questo l'orientamento assunto anche dall'Arbitro Bancario Finanziario(ABF) nella decisione 208 del 28 gennaio 2011, organismo quest'ultimo tutt'altro che paludato, anzi creato appositamente per deflazionare il contenzioso con istituti di credito e finanziarie sottraendolo alla farraginosità tipica della giurisdizione ordinaria. Se ne desume che il protesto di assegno rubato, smarrito o sottratto, presentato all'incasso, è un atto pienamente legittimo e corrispondente alle regole del diritto cartolare, anche al verificarsi delle seguenti condizioni:
Infatti, per le banche non si prospettano alternative se non protestare l'assegno, atteso che, in presenza della denuncia di furto, sottrazione o smarrimento, la banca trattaria non potrà procedere a pagare l'assegno a fronte della presentazione per l'incasso. Oltre la classica “insufficienza fondi”, le altre causali con cui viene elevato il protesto possono essere, a seconda dei casi:
In questi casi si parla di contemperazione di interessi e di conseguenza se può essere fondata l'ipotesi che in molti casi non si distingue , o non si vuole distinguere, tra il protesto elevato per insufficienza di fondi ed il protesto elevato per causali quali “assegno denunciato smarrito o rubato” oppure “assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo “specimen” ovvero per cause afferenti al titolo in sé, e che pertanto nulla hanno a che fare con la reputazione di buon pagatore, malgrado ciò si deve considerare che i dispositivi del diritto cartolare non possono essere ignorati esclusivamente al fine di poter escludere rovinosi fraintendimenti. Avv. Guido Rini - avv.guido.rini@gmail.com |
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