Data: 01/09/2015 18:00:00 - Autore: Marina Crisafi

di Marina Crisafi – Senza una delega specifica, l'avvocato sostituto del difensore di fiducia, non è autorizzato a richiedere il giudizio abbreviato. E qualora lo stesso, pur senza legittimazione, formuli comunque tale istanza, la conseguenza è la nullità del procedimento. Così ha stabilito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 35786/2015 depositata ieri (qui sotto allegata), ribaltando la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la condanna di un uomo imputato per il riciclaggio di un ciclomotore. Lo stesso aveva contestato la nullità del giudizio di primo grado, essendo stato celebrato con le forme del rito abbreviato su richiesta di un difensore non munito della procura speciale richiesta ex art. 438, comma 3, c.p.p. , ma la Corte territoriale aveva ritenuto che non essendo stata la nomina del difensore di fiducia rinvenuta tra gli atti di causa, sarebbe stato onere dell'appellante produrla, onde far constare l'inesistenza della procura.

L'uomo adiva quindi la Cassazione, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione della sentenza d'appello, in ordine alla capacità del sostituto processuale del difensore di fiducia di proporre la richiesta di rito alternativo, come accaduto nel caso di specie.

Per gli Ermellini il ricorso è fondato.

Invero, ha osservato la S.C., la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il sostituto del difensore di fiducia a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi “senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato e qualora ciò comunque faccia si determina la nullità del procedimento che, se pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi , essere eccepita nei motivi di appello o, comunque essere rilevata, anche d'ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado”.

L'applicazione dell'art. 102 c.p.p., ha proseguito, infatti, la Corte, concerne la sostituzione del difensore nel mandato alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per l'”intuitus personae” ed esulano da quelli tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo”.

Per cui la sentenza va annullata e, senza rinvio, giacchè, nelle more, il reato si è estinto per intervenuta prescrizione.


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