Data: 04/09/2015 17:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - La PEC (posta elettronica certificata) degli avvocati, indicata negli atti del giudizio, � uno strumento essenziale per la meccanica delle cause e pertanto necessita di adeguato controllo.
Un'eventuale disattenzione pu� costare cara e una simile valutazione � avvalorata con sempre maggior incisivit� dalle situazioni del caso concreto, come nel caso sottoposto all'attenzione della Suprema Corte di Cassazione e che ha ingenerato l'ordinanza 17574 del 2015 (qui allegata), depositata il 3 settembre.
Il ricorrente � una s.r.l. dichiarata fallita, la quale aveva proposto inizialmente opposizione al fallimento al giudice di prime cure, e successivamente un reclamo alla Corte d'appello contro il provvedimento di rigetto dell'opposizione. Dinanzi agli Ermellini, la societ� impugna il rigetto del reclamo, ma i creditori controricorrenti deducono la tardiva proposizione del ricorso dinnanzi al giudice di legittimit�.
I giudici di piazza Cavour confermano l'eccezione di tardivit� sollevata dai creditori, poich� risulta la notifica della pronuncia d'appello alla PEC dell'avvocato, su istanza della cancelleria, datata 7/2/2013, mentre il ricorso in Cassazione risulta notificato il 26/4/2013.
� palese la tardivit� a norma dell'art. 18 della legge fallimentare, che stabilisce, al comma 14, che il termine per proporre ricorso per Cassazione � di 30 giorni dalla notificazione della pronuncia al reclamante a cura della cancelleria.
La notifica da parte della cancelleria � consentita dalla legge (artt. 137 c.p.c. e 17 L.F.) anche mediante Posta Elettronica Certificata se l'avvocato ne � munito, dovendo altrimenti procedersi in via cartacea.
Dall'esame degli atti appare che il legale della parte reclamante aveva espressamente indicato nel proprio atto introduttivo del giudicio di reclamo, l'indirizzo PEC ex art. 125 c.p.c., comma primo, e da attestazione di cancelleria risulta che la sentenza impugnata � stata regolarmente ricevuta il 7/2/2013.
I giudici di Cassazione devono pertanto dichiarare inammissibile, in quanto tardivo, il ricorso presentato oltre i termini di legge (30 giorni dalla notifica della pronuncia al reclamante) vista la regolarit� della procedura di notificazione.

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