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Data: 14/09/2015 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli di Valeria Zeppilli – Il deposito telematico di atti e documenti processuali avviene, in concreto, attraverso la cd. “busta telematica”, ovverosia un “contenitore” virtuale nel quale inserire i file da depositare prima di procedere all'inoltro in cancelleria. Per poter creare la busta è necessario utilizzare un apposito software, detto “redattore atti”.
La busta telematica: predisposizione dei file da caricare Prima di creare la busta telematica è fondamentale aver predisposto i file da depositare. Contrariamente a quanto potrebbe far pensare il nome, infatti, il redattore atti non consente la redazione di un atto, operazione da compiere attraverso i normali programmi di videoscrittura. I file da depositare devono essere in formato pdf testuale se si tratta di atti o pdf (anche grafico), odf, rtf, txt, jpg, gif, tiff e xml se si tratta di documenti (leggi: "PCT: il formato pdf degli atti e dei documenti"). Essi devono essere autonomi (e non riuniti in un unico file) e vanno denominati in maniera tale da renderne subito chiaro il contenuto a chi li riceve.
La busta telematica: creazione attraverso il redattore atti Una volta predisposti correttamente gli atti e i documenti da allegare è possibile procedere alla creazione della busta. Come accennato, per fare ciò è possibile avvalersi di uno dei numerosi software messi a disposizione dell'avvocato, che prevedono procedure più o meno intuitive ma tendenzialmente semplici (leggi: "Processo civile telematico: i primi passi e la raccolta di articoli in ordine cronologico"). In sostanza, si tratta di caricare i documenti all'interno del programma utilizzato, firmare quelli che è necessario firmare, e cliccare sull'apposito pulsante di generazione della busta. La dimensione massima della busta telematica è pari a 30 MegaByte: laddove si superi detta dimensione è opportuno provvedere alla riduzione delle dimensioni dei singoli file. Si ricordi che è necessario procedere anche alla firma della busta prima di inoltrarla alla cancelleria tramite p.e.c.. Vedi anche nella sezione delle guide legali: "Il processo civile telematico" |
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