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Data: 06/01/2020 06:00:00 - Autore: Luisa Camboni
La definizione di invalidità civile[Torna su]
Esaminiamo l'espressione "invalidità civile". Per invalidità si deve intendere l'impedimento a svolgere le funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. Per invalidità civile si intende quella che non deriva da cause di servizio, di guerra o di lavoro e viene espressa in percentuale. Quali soggetti rientrano nella categoria degli invalidi civili[Torna su]
Rientrano nella categoria degli invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo che abbiano subito una diminuzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se si tratta di minori di anni 18, che abbiano difficoltà costanti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Chi può inoltrare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile?La richiesta di riconoscimento di invalidità civile può essere inoltrata: 1) dall'interessato che si ritiene invalido; 2) da chi rappresenta legalmente l'invalido - genitore, o tutore nel caso degli interdetti; 3) da chi cura gli interessi dell'invalido - il curatore nel caso di soggetti inabilitati. Dove si presenta la domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile[Torna su]
La domanda di riconoscimento di invalidità civile va presentata all'INPS territorialmente competente. Viene inoltrata in modo informatizzato ed è necessario coinvolgere, prima di tutto, il medico curante. Chi riconosce l'invalidità civile[Torna su]
L'invalidità civile è riconosciuta dall'ASL che decide attraverso una Commissione istituita ad hoc. La Commissione è composta:
Alla Commissione partecipa un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Mutilati ed Invalidi Civili. Qual è l'iter per la presentazione della domanda[Torna su]
L'iter per la presentazione della domanda si scandisce in due fasi: la prima fase è relativa al rilascio del certificato introduttivo da parte del medico curante; la seconda fase è relativa alla presentazione della domanda vera e propria all'INPS. Qual è il compito del medico curante[Torna su]
Il medico curante è chiamato a certificare, ovvero ad attestare la natura delle infermità invalidanti. In che modo? Compilando appositi moduli di certificazione predisposti dall'INPS. In questi moduli devono essere indicati i dati anagrafici del richiedente e le patologie invalidanti da cui il soggetto richiedente è affetto. Il medico deve, anche, indicare la sussistenza eventuale di una patologia oncologica. I medici devono essere "accreditati" presso il sistema richiedendo un PIN poiché il certificato va compilato al computer ed inviato telematicamente. Una volta compilato ed inviato il certificato, il sistema informatizzato crea un codice univoco che il medico consegna all'interessato. Il medico deve, anche, stampare e consegnare il certificato firmato in originale che il soggetto dovrà, poi, presentare al momento della visita. L'attività posta in essere dal medico curante - detto anche medico certificatore - individua la prima fase dell'iter per il riconoscimento dell'invalidità civile e conseguente assegno. Terminata la prima fase il soggetto dovrà presentare la domanda all'INPS, indicando il numero di certificato contenuto nella ricevuta, in modo che il sistema possa abbinare i due documenti. Si noti bene: il certificato introduttivo rilasciato dal medico curante ha la validità di 30 giorni. Pertanto, se non si presenta la domanda all'INPS entro tale termine, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico. Anche la domanda all'INPS deve essere inoltrata in via telematica da parte del soggetto che richiede il riconoscimento dell'invalidità. Può essere inoltrata autonomamente se la persona dispone del codice PIN, oppure attraverso gli enti abilitati (patronati sindacali, CAAF, ecc.). Cosa deve essere indicato nella domanda[Torna su]
Il richiedente deve indicare: - i dati personali e anagrafici; - il tipo di riconoscimento richiesto: handicap, invalidità, disabilità; - le informazioni relative alla residenza e all'eventuale stato di ricovero. Il richiedente può indicare nella domanda il suo indirizzo e-mail al fine di ricevere le informazioni riguardanti la sua pratica. In questa seconda fase la domanda del soggetto richiedente viene allegata dal sistema al certificato introduttivo rilasciato dal medico curante. Quando si effettua la visita all'ASL[Torna su]
Inoltrata telematicamente la domanda il sistema propone la data della visita ed altre date disponibili per l'accertamento davanti la Commissione medica della ASL. A questo punto il richiedente sceglie la data tra quelle proposte. La visita deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda o, in caso di patologia oncologica, entro 15 giorni. Nel caso in cui non fosse possibile fissare la visita entro i suddetti limiti, la procedura può indicare nuove date successive, oppure può registrare la domanda e definire successivamente la prenotazione della visita. La convocazione alla visita viene comunicata al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo e alla e-mail comunicata ed è visibile sul sito dell'INPS. La lettera di convocazione indica:
In caso di impedimento, il soggetto può chiedere venga fissata una nuova data di visita. In che modo? Collegandosi al sito dell'INPS e accedendo al Servizio online con il proprio PIN. Se il richiedente non si presenta alla visita, verrà riconvocato una seconda volta. Se, invece, non si presenta per due volte, sarà considerato rinunciatario e la sua domanda perderà efficacia. Può accadere che il richiedente non sia - per le sue condizioni di salute - in grado di presentarsi all'ASL per sottoporsi alla visita della Commissione. In questi casi è possibile richiedere la visita domiciliare. Il certificato medico di richiesta della visita domiciliare deve essere inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita presso l'ASL. Sarà il Presidente della Commissione ASL a valutare il merito della certificazione e a disporre o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il richiedente viene informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita. La visita avviene presso la ASL territorialmente competente. La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. Il richiedente, se lo ritiene necessario, può farsi assistere, durante la visita, da un suo medico di fiducia. Il verbale[Torna su]
Al termine della visita, viene redatto il verbale elettronico, contenente l'esito. Se al termine della visita il verbale viene approvato all'unanimità, questo viene validato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS e viene considerato definitivo. Se il verbale dà diritto a prestazioni economiche, viene attivata la procedura amministrativa per il pagamento delle stesse. Se, invece, non c'è unanimità, l'INPS sospende l'invio del verbale e acquisisce gli atti che vengono esaminati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'INPS. Quest'ultimo può validare il verbale entro 10 giorni, oppure procedere ad una nuova visita da fissare entro 20 giorni. Il verbale definitivo viene, poi, inviato alla persona dall'INPS. Con il verbale completo e contenente tutti i dati, viene inviato al richiedente anche un verbale contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l'assegnazione di prestazioni economiche, il richiedente è tenuto a comunicare determinate informazioni quali il reddito personale, le coordinate bancarie, anche queste da inserire online. Chi scrive ritiene necessario precisare che lo stato di invalidità del soggetto può migliorare o peggiorare nel tempo. Nel caso di miglioramento l'invalidità civile è soggetta a revisione; ovvero l'interessato sarà chiamato a visita di revisione alla scadenza del termine indicato nel verbale. Nel caso di peggioramento il richiedente può presentare nuova domanda per ottenere il cosiddetto "aggravamento". E' possibile ricorrere avverso il verbale della Commissione ASL?Sì, la persona può presentare ricorso. Prima di avviare la procedura del ricorso è obbligatorio effettuare un accertamento tecnico preventivo. Spieghiamo meglio. Il ricorrente deve recarsi presso il Tribunale di competenza e presentare l'istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica delle condizioni sanitarie. Se non si effettua tale accertamento non si può procedere giudizialmente. Detto accertamento è effettuato da un medico - consulente tecnico - nominato dal Giudice alla presenza di un medico legale dell'INPS. La relazione tecnica, redatta dal consulente, deve essere, poi, trasmessa alle parti: INPS e ricorrente. A questo punto, il Giudice, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto da depositare in Cancelleria, se intendono o meno contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio. In caso di mancata contestazione, il Giudice, entro trenta giorni, omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario presentato nella relazione del consulente. Il decreto è inappellabile. In caso di contestazione, la parte che contesta le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso la Cancelleria del Giudice, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione. Da questo momento ha inizio il giudizio che si concluderà con una sentenza inappellabile. In questo caso il ricorrente necessita dell'assistenza tecnica di un legale. Qual è il termine per la presentazione del ricorso?Il ricorso va presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale della Commissione medica. Il termine è perentorio: una volta decaduto sarà possibile solo presentare una nuova domanda amministrativa. Quali benefici in caso di riconoscimento dell'invalidità civile[Torna su]
Va detto che il quantum e la tipologia dei benefici spettanti al soggetto riconosciuto invalido dipendono dalla gravità dell'invalidità e da altre specifiche condizioni. Nel caso siano riconosciuti benefici economici questi decorrono dal mese successivo alla data di presentazione della domanda di accertamento sanitario all'ASL. La Commissione può indicare una data successiva diversa. I benefici che possono essere riconosciuti sono:
Leggi anche la Guida pratica all'invalidità civile |
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