Data: 09/08/2022 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Cos'� il lavoro intermittente

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Il lavoro intermittente, applicabile sia in relazione a contratti a tempo determinato che indeterminato, � prestato da soggetti di et� inferiore a 25 anni o superiore a 55 anni, che si pongono a disposizione del datore di lavoro in maniera discontinua o intermittente.

Con riferimento ai giovani, esso pu� essere stipulato con ragazzi con meno di 24 anni di et� purch� le prestazioni siano svolte entro il 25� anno.

Ai fini del computo dei dipendenti del datore di lavoro nell'organico, i lavoratori intermittenti si calcolano in proporzione all'orario effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Esigenze lavoro intermittente

Le esigenze che giustificano il ricorso a lavoro intermittente sono individuate dai contratti collettivi o, in assenza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Questione sulla quale la circolare INL 08.02.2021 � intervenuta, richiamando un importante principio, sancito dalla Cassazione n. 24923/2019 per affermare che: "La sentenza de qua mette dunque in evidenza la circostanza secondo cui alle parti sociali � affidata l�individuazione delle sole �esigenze� che giustificano il ricorso a tale tipologia contrattuale ed anche il Ministero del lavoro ha posto in rilievo come �alle parti sociali non sia stato riconosciuto alcun altro potere al di fuori di tale particolare aspetto e, in special modo, il potere di interdire l�utilizzo di tale tipologia contrattuale nel settore regolato�. Ne consegue dunque la necessit� di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell�ambito dell�attivit� di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a �vietare� il ricorso al lavoro intermittente."

Evoluzione normativa

Questa tipologia contrattuale, introdotta nel nostro ordinamento dal dlgs n. 276/2003, poi abrogata dalla legge n. 247/2007, � stata reintrodotta dal dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008, modificato dapprima dalla legge n. 92/2012 e in seguito dal dl n. 76/2013, convertito dalla legge n. 99/2013 con il quale si � tentato di scongiurare il ricorso distorto a questo contratto, che � stato "salvato" dal cd. Jobs Act e che da allora trova la sua fonte di disciplina negli articoli 13-18 del d.lgs. n. 81/2015, che non ha apportato modifiche di particolare rilievo rispetto alle disposizioni del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Forma e contenuto del contratto

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Per il contratto di lavoro intermittente � richiesta la forma scritta ai fini della prova. In particolare esso deve indicare:

  • la durata del contratto;
  • le ipotesi soggettive e oggettive che consentono la stipulazione del contratto;
  • il luogo e le modalit� della disponibilit� eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata, che non pu� essere inferiore a un giorno lavorativo;
  • il trattamento economico e normativo e, se prevista, l'indennit� di disponibilit�;
  • le forme e le modalit� con cui il datore di lavoro pu� richiedere l'esecuzione della prestazione e come la stessa � rilevata;
  • i tempi e le modalit� di pagamento di retribuzione e indennit� di disponibilit�;
  • le misure di sicurezza necessarie al tipo di attivit� svolta.

Trattamento economico

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Il lavoratore intermittente, nei periodi lavorati, ha diritto al medesimo trattamento economico (normativo e previdenziale) dei lavoratori comparabili, ovviamente riproporzionato al lavoro effettivamente prestato "in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonch� delle ferie e dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternit� e parentale."

Nei periodi in cui non presta lavoro, invece, non ha diritto ad alcun trattamento, salvo che non garantisca la propria disponibilit� a rispondere alle chiamate del datore di lavoro.

In tale ultimo caso, infatti, al lavoratore spetta la cd. indennit� di disponibilit�, la cui misura � determinata dai contratti collettivi, per un ammontare in ogni caso non inferiore all'importo fissato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente pi� rappresentative sul piano nazionale.

Impossibilit� a rispondere alla chiamata

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Pu� accadere che un lavoratore che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilit� continua sia impossibilitato temporaneamente a rispondere alla chiamata.

In tal caso, egli � tenuto a darne tempestiva informazione al datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento.

Se non vi provvede, perde il diritto all'indennit� di disponibilit� per 15 giorni, salvo quanto diversamente previsto dal contratto individuale.

Occorre specificare che nel periodo di impedimento a rispondere alla chiamata il lavoratore non matura il diritto all'indennit� di disponibilit�.

Laddove invece il lavoratore si rifiuti ingiustificatamente di rispondere alla chiamata, tale circostanza pu� costituire motivo di licenziamento e comportare la restituzione della quota di indennit� riferita al periodo successivo al rifiuto.

Durata massima della prestazione

Il datore di lavoro pu� avvalersi del lavoro intermittente di un medesimo lavoratore per massimo 400 giornate nell'arco di un triennio, superate le quali il rapporto si trasforma in uno a tempo pieno e indeterminato.

Per il calcolo delle giornate lavorative leggi pag. 7 e 8 della Circolare n. 35-2013 del Ministero del lavoro (sotto allegata)

Il predetto limite, tuttavia, conosce delle eccezioni, che interessano settori caratterizzati da una certa peculiarit�. Il riferimento va, nel dettaglio, al settore del turismo, a quello dei pubblici esercizi e a quello dello spettacolo.

Divieti e limiti del lavoro intermittente

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Il contratto di lavoro intermittente non interessa le pubbliche amministrazioni.

Esso, inoltre, non pu� in nessun caso essere utilizzato dai datori di lavoro per sostituire lavoratori in sciopero.

Non possono ricorrere a tale tipologia di rapporto di lavoro neanche i datori di lavoro che, in relazione a lavoratori con le medesime mansioni, abbiano provveduto, nei sei mesi antecedenti, a licenziamenti collettivi o si avvalgano della cassa integrazione guadagni.

Infine non possono stipulare contratti di lavoro intermittente i datori di lavoro che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi e non siano, quindi, in regola con le leggi in materia di sicurezza sul lavoro.

Lavoro intermittente e autotrasporto

Ai divieti si affiancano anche dei limiti applicativi del lavoro intermittente a certi settori. Come chiarito dalla Circolare INL 08.02.2021, per quanto riguarda il dubbio in relazione alla possibilit� di ricorrere al lavoro intermittente nel settore dell'autotrasporto - il Ministero ha argomentato che la discontinuit� � dunque riferibile alle attivit� del solo personale addetto al carico e allo scarico, quale ulteriore �sotto categoria� rispetto a quanti sono adibiti al trasporto tout court, con esclusione delle altre attivit� ivi comprese quelle svolte dal personale con qualifica di autista.

Lavoro intermittente e liste di mobilit�

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Il lavoro intermittente, anche se a tempo indeterminato, � una tipologia che presenta caratteri di discontinuit� e di incertezza, ragioni per le quali � stato richiesto al Ministero del Lavoro di fornire chiarimenti sulla possibilit� o meno, per il lavoratore assunto con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato senza indennit� di disponibilit�, di poter conservare l'iscrizione nelle liste di mobilit�.

All'interpello il Ministero ha risposto con il provvedimento protocollo n. 37/0010721 del 3 luglio 2015 (sotto allegata) precisando che: "si ritiene che nell�ipotesi di assunzione di lavoratore iscritto nella lista di mobilit� con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, senza obbligo di risposta alla chiamata, detto lavoratore mantenga comunque l�iscrizione nella lista".

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