Data: 13/09/2015 08:30:00 - Autore: Cristina Bassignana

a cura dell'avv. Cristina Bassignana www.avvocatobassignana.it - Qualche giorno fa la Cassazione, Sezioni Unite civili, con sentenza del 7 settembre 2015 n. 17685, ha chiarito, nell'ambito dell'infortunio in itinere nel tragitto casa – lavoro, quali sono gli incidenti indennizzabili e quali no.

A pochi giorni di distanza da questa importante pronuncia del giudice di legittimità italiano, si è espressa sulla materia anche la Corte di Giustizia Europea (terza sezione, 10/09/2015 causa c-266/2014) con specifico riferimento ai dipendenti senza luogo di lavoro fisso o abituale per i quali si pone la questione di stabilire il tragitto casa – lavoro.

Secondo i giudici della Corte Europea il diritto dell'Unione Europea persegue l'obiettivo della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e pertanto costituiscono orario di lavoro gli spostamenti tra il domicilio ed il primo o l'ultimo cliente della giornata lavorativa. Ne consegue che per i dipendenti senza luogo di lavoro fisso o abituale, l'Inail risarcisce per il tragitto dall'ultimo o dal primo cliente al domicilio del lavoratore.

Nei casi in cui il lavoratore non abbia un luogo di lavoro fisso (a titolo esemplificativo, servizi a domicilio del cliente, vendita porta a porta, rappresentanti), va comunque considerato al lavoro durante gli spostamenti necessari per raggiungere il luogo dove è richiesta la prestazione.

L'indennizzo è però escluso in caso di rischio elettivo, vale a dire quando lo stesso lavoratore si mette, volontariamente o colpevolmente, nella condizione di procurarsi il danno (eccesso di velocità, soste alternative per scopi personali).


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