Data: 11/09/2015 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
di Lucia Izzo - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l'accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcoltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore pu� assistere senza diritto ad essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facolt� di farsi assistere da difensore di fiducia. 

La Corte di Cassazione, IV sez. Penale, ha cos� precisato nella sentenza n. 36471/2015 (qui sotto allegata) sul ricorso presentato da un uomo condannato in appello per guida in stato di ebbrezza alla pena di giustizia poi sostituita con il lavoro di pubblica utilit� e con la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in sostiene che l'ora della verbalizzazione non possa coincidere con quella in cui si sarebbe contemporaneamente proceduto a redigere il verbale delle operazioni ed il secondo test etilometrico. 
Inoltre, l'uomo lamenta che l'avviso di farsi assistere da un difensore doveva essere redatto nel momento stesso in cui veniva rivolto l'avviso e, quindi, non in un momento successivo, come affermato in sentenza
Infine, deduce che la sentenza impugnata sottolinea dapprima che la circostanza da lui riferita, relativa all'avviso di nominare un legale, corrispondeva al momento successivo delle verifiche con l'etilometro, mentre in seguito viene considerata probante l'affermazione resa in giudizio dall'operante pubblico ufficiale verbalizzante che dichiarava che l'uomo era stato ritualmente avvisato prima del compimento dell'atto.

I giudici della Corte respingono il ricorso poich� infondato.
L'alcoltest rappresenta un atto di polizia giudiziaria urgente e non deferibile, a cui il legale di fiducia pu� assistere, senza diritto ad essere previamente avvisato dovendo la polizia soltanto avvisare l'indagato della facolt� di farsi assistere dal difensore.

Il ricorrente, nel caso di specie, non contesta che il verbale di P.G. rechi l'indicazione dell'avvenuto avviso in questione e quest'atto, pur non assolvendo a funzioni di notifica, sottoscritto o meno dalla parte interessata, assume in ogni caso la veste di un atto pubblico fidefaciente di quanto in esso attestato con la sola firma del pubblico ufficiale che lo ha redatto.
Non si pu� ritenere il verbale nullo oppure inidoneo a portare a legale conoscenza del destinatario sia la contestazione sia ogni altro avviso in esso attestato, come avvenuto.

Per gli Ermellini, ne consegue la correttezza della motivazione dei giudici di secondo cure in ordine alla reiezione, da parte del giudice di primo grado, dell'eccezione relativa al mancato preventivo avviso di farsi assistere da un difensore, laddove ha rilevato che la facolt� predetta era stata comunicata verbalmente all'indagato prima dell'effettuazione delle prove, con successiva trasfusione degli accadimenti nel verbale redatto in un secondo momento che, nel caso di specie and� a coincidere con l'esecuzione della seconda prova dell'alcoltest.

Infatti, l'effettiva successione temporale degli accadimenti non deve necessariamente coincidere con quella grafica e tipografica quale registrata nel verbale di accertamento, compilato in loco e nell'immediatezza, e non pu� essere vincolata a quella riportata nel verbale in cui l'indicazione dell'orario deve necessariamente intendersi come quello in cui � iniziata la redazione del verbale. 
Rigettato il ricorso, la corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

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