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Data: 15/09/2015 17:00:00 - Autore: Dott. Roberto Paternicò di Roberto Paternicò. La Direttiva 2014/17/UE del febbraio 2014, intervenuta in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, é stata recepita dall'Italia con legge delega del 2 luglio 2015.
Con la direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire, o per via legislativa o in altro modo, ad esempio, attraverso clausole contrattuali, che i consumatori possano effettuare il rimborso anticipato e che il creditore (banca) abbia diritto ad un indennizzo equo ed obiettivamente giustificato per i costi potenziali connessi al rimborso anticipato del credito. Per quest'ultimo aspetto l'indennizzo non dovrebbe essere superiore alla perdita economica sofferta dalla banca stessa.
In Italia con l'art. 7, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, veniva sancita la nullità della pattuizione di una “clausola penale” a vantaggio del mutuante (banca), poi con il D.lgs. n.141/2010 veniva abrogato il succitato art. 7.
L'art. 125-sexies t.u.b.(testo unico bancario) in materia di credito ai consumatori, stabilisce al 2° comma: “In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto......" mentre la Banca d'Italia ha già sollecitato, più volte, gli intermediari finanziari a calcolare, per il periodo residuo del finanziamento, il costo delle commissioni maturabili nel tempo a differenza degli altri oneri già percepiti.
L'ABF (Arbitro bancario finanziario) sino ad oggi, si é espresso in modo quasi univoco nell'ambito dell'estinzione anticipata, nel seguente modo:
- le commissioni d'intermediazione non possono essere interamente conteggiate a carico del cliente, semmai per quelle ricorrenti da maturare (pro-rata temporis);
- é necessario distinguere tra i costi imputabili e le commissioni;
- occorre provvedere al rimborso degli oneri assicurativi “non maturati” da parte dei clienti.
Adesso, con il recepimento della direttiva in esame viene lasciata la facoltà di scelta al nostro Stato ed in questo caso ogni compromesso é certamente difficile.
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