Data: 21/09/2015 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

di Valeria Zeppilli � Ad oggi nel nostro ordinamento non esiste alcuna norma che obblighi il condominio a stipulare una polizza di assicurazione.

Pertanto, essa � assolutamente facoltativa, salvo il caso in cui sia il regolamento condominiale a renderla obbligatoria.

La polizza globale fabbricati

La stipula di una polizza che tuteli il condominio dalla responsabilit� civile � tuttavia sempre consigliabile.

Essa, generalmente, assume il nome di polizza globale fabbricati e tutela il condominio da tutti i possibili danni che possono derivare dai beni condominiali: si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un calcinaccio cada dalla facciata dall'edificio colpendo e danneggiando i passanti o i veicoli che si trovano parcheggiati o a transitare lungo la strada.

Spesso la polizza fabbricati tutela non solo per i danni arrecati a terzi, ma anche per quelli che subisce il condominio stesso.

Gli eventi assicurati, in sostanza, possono essere pochi o molti, a seconda delle offerte delle compagnie e dei rischi rispetto ai quali si ritenga opportuno garantirsi.

La delibera per la stipula del contratto

Se l'assicurazione � prevista come obbligo dal regolamento condominiale, l'amministratore potr� provvedere alla sua stipula senza necessit� di un'apposita delibera.

In caso contrario, la decisione di assicurare il condominio va deliberata dall'assemblea e solo in forza di tale delibera l'amministratore potr� validamente sottoscrivere il relativo contratto.

Le maggioranze sono quelle previste in via generale per le deliberazioni dall'articolo 1136 del codice civile, in quanto la legge nulla dispone a riguardo.

Laddove la delibera assembleare manchi ma l'amministratore stipuli comunque un contratto per l'assicurazione del condominio, questo si considera invalido e l'amministratore ne � responsabile tanto nei confronti dei condomini quanto nei confronti dell'assicurazione.

Tuttavia, � ben possibile che l'assemblea decida di ratificare il contratto secondo le modalit� previste dall'articolo 1399 del codice civile, quindi con l'osservanza delle forme prescritte per la conclusione del contratto e con effetto retroattivo.

L'assicurazione dell'amministratore

L'assicurazione del condominio non va confusa con quella dell'amministratore.

L'oggetto, infatti, � completamente diverso, in quanto quest'ultima riguarda esclusivamente la responsabilit� civile professionale, ovverosia quella derivante dagli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

Con riferimento ad essa occorre peraltro precisare che, bench� non sia obbligatoria per legge, in ogni caso pu� divenire un presupposto indispensabile per poter ottenere l'incarico.

Infatti, a seguito della recente riforma del condominio, l'assemblea pu� validamente subordinare la nomina dell'amministratore alla circostanza che esso sia in possesso di una polizza per la responsabilit� professionale, della quale deve farsi carico a proprie spese.


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