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Data: 28/10/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Violenza sessuale: l'art. 609-bis[Torna su]
Oggi il codice penale punisce come violenza sessuale, all'articolo 609-bis, la condotta di colui che con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induce un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Il testo aggiornato della norma: Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Codice rossoL'attuale formulazione dell'articolo 609-bis è il frutto di molteplici modifiche che si sono succedute nel corso degli anni e che hanno reso la disciplina della violenza sessuale sempre più rigida. L'ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dal codice rosso, di cui alla legge numero 69/2019, che non si è limitata a modificare l'articolo del codice penale che punisce la violenza sessuale, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori vittime di violenza domestica e di genere (per approfondimenti leggi: Codice rosso in vigore). Soggetto attivo e passivo della violenza sessualeLa violenza sessuale è un reato comune, in quanto soggetto attivo può essere chiunque. Allo stesso modo alcuna restrizione è operata dal legislatore con riferimento al soggetto passivo. Le persone coinvolte nella fattispecie criminosa sia dal lato attivo che dal lato passivo, quindi, possono essere indistintamente uomini e donne, anche dello stesso sesso. Le condotte punibili come violenza sessuale[Torna su]
Il delitto di violenza sessuale è a forma vincolata, perché il fatto di reato consiste necessariamente nel compimento di atti sessuali in contrasto con la volontà del soggetto passivo. Laddove manchi il dissenso viene meno la tipicità del fatto. Più nel dettaglio, le condotte punibili contemplate dalla norma sono di due specie: da un lato c'è la fattispecie di violenza sessuale per costrizione, dall'altro quella per induzione. La costrizione in particolare, secondo quanto previsto dalla norma, avviene per violenza, minaccia o abuso di autorità. Per violenza deve intendersi l'esercizio di forza fisica per contrastare la resistenza della vittima; per minaccia l'espresso avvertimento che in caso di opposizione alla violenza verrà arrecato un danno alla vittima o ad altre persone o cose; per abuso di autorità il coartare la volontà del soggetto utilizzando la propria posizione di superiorità o preminenza. Per quanto riguarda l'induzione, la norma è più chiara laddove prevede che essa deriva dall'abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o dall'inganno circa la propria identità. Dalla violenza carnale alla violenza sessualeCome si vede, il codice penale non fa alcun cenno esplicito alla violenza carnale, ma parla più genericamente di violenza sessuale. Si tratta di un'evoluzione rispetto all'originaria formulazione della norma, che distingueva tra la violenza carnale e gli atti di libidine violenti. Oggi, le condotte lesive della libertà sessuale sono poste tutte sullo stesso piano e sanzionate in egual misura, ferma restando la diminuzione di pena per i casi di minore gravità. Elemento soggettivo del reato di violenza sessuale[Torna su]
L'elemento soggettivo previsto per il reato di violenza sessuale è il dolo generico, in quanto è del tutto indifferente la finalità che spinge il colpevole a porre in essere il comportamento illecito. Ciò che è necessario accertare è la volontà di costringere il soggetto passivo all'atto sessuale attraverso violenza o minaccia o, nel caso di abuso di autorità, la coscienza di porre in essere la condotta abusando della propria posizione. Più in generale è necessario accertare la coscienza di ledere la libertà sessuale della vittima. La consumazione del reato[Torna su]
Il reato di violenza sessuale è di mera condotta e si consuma nel momento e nel luogo in cui è compiuto l'atto sessuale. Nel caso di più atti sessuali, deve ritenersi che si sia di fronte ad atti comunque distinti e uniti dal vincolo della continuazione, indipendentemente dal fatto che il contesto di azione sia unico. Il tentativo è configurabile. Violenza sessuale: la pena[Torna su]
La pena per il reato di violenza sessuale, in virtù delle modifiche apportate dal codice rosso, è quella della reclusione da sei a dodici anni. Prima di tali modifiche, la pena era quella della reclusione da cinque a dieci anni . Circostanze aggravanti del reato[Torna su]
L'articolo 609-ter c.p. prevede delle circostanze al ricorrere delle quali la pena prevista in generale per la violenza sessuale è aggravata. Nel dettaglio la pena è aumentata di un terzo se i fatti sono commessi nei confronti di persona della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore; con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto; nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave. La pena è ulteriormente aggravata, con un aumento della metà, se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto dieci anni. Violenza sessuale: giurisprudenza[Torna su]
La giurisprudenza, purtroppo, si confronta spesso con il reato di violenza sessuale. Si riportano qui di seguito i passaggi di alcune delle pronunce più recenti e interessanti: "Il tentativo del reato, previsto dall'art. 609 bis c.p., è configurabile a condizione che la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato una immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, poiché l'agente non ha raggiunto le zone intime (genitali o erogene) della vittima ovvero non ha provocato un contatto di quest'ultima con le proprie parti intime (così, da ultimo, Cass., Sez. 3, n. 17414 del 18/02/2016), il che, invece, è avvenuto nella specie, a nulla rilevando che l'agente si prefiggesse il compimento di un atto sessuale maggiormente invasivo dell'altrui sfera sessuale" (Cass. n. 34655/2021). "Nella violenza sessuale commessa mediante strumenti telematici di comunicazione a distanza, la mancanza di contatto fisico tra l'autore del reato e la vittima non è determinante ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di minore gravità" (Cass. n. 25266/2020). "Il bene tutelato dall'articolo 609 bis c.p., è rappresentato dalla libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno. La libertà sessuale è perciò espressione della personalità dell'individuo, che trova copertura costituzionale nei precetti di cui all'articolo 2 Cost., e articolo 3 Cost., comma 2. In coerenza con il bene protetto e con la centralità della persona offesa, ai fini della tipizzazione dell'offesa non si richiede né il dolo specifico, né alcun movente esclusivo, in quanto qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola" (Cass. n. 43553/2018). "Le condizioni per esprimere un valido consenso (la capacità) al rapporto sessuale prescindono dalla condotta di cagionare l'incapacità o l'incoscienza - nel caso l'ubriachezza -; anche l'incapacità derivante da una volontaria assunzione di alcol, deve valutarsi ai fini della sussistenza del consenso all'atto sessuale" (Cass. n. 32462/2018). "In tema di atti sessuali, il fatto rimane confinato nell'area del tentativo solo laddove la materialità degli atti non sia pervenuta sino al contatto fisico dell'agente con il corpo della vittima, ovvero da parte della stessa vittima con il proprio corpo, con l'ulteriore precisazione che l'elemento oggettivo del reato previsto dall'art. 609 bis cod. pen. sussiste anche nel caso in cui il distretto corporeo della vittima attinto dall'agente sia sessualmente indifferente, ma a condizione che la porzione di corpo che l'agente pone a contatto con quello della vittima sia connotata da valenza sessuale" (Cass. n. 57515/2018). Articoli e sentenze sulla violenza sessuale[Torna su] Leggi anche la guida: "Il reato di atti sessuali con minorenne" |
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